IDD: un commento agli esiti della pubblica consultazione - Intervista Avv. Salvatore Iannitti - Il Broker.it

IDD: un commento agli esiti della pubblica consultazione – Intervista Avv. Salvatore Iannitti


Ospitiamo nuovamente sulle nostre pagine un’intervista all’Avvocato Salvatore Iannitti, partner responsabile del dipartimento di diritto assicurativo dello Studio Norton Rose Fulbright di Milano. Riprendiamo in particolare con lui il discorso relativo all’implementazione dell’IDD, già avviato con una precedente intervista pubblicata su questo sito (https://ilbroker.it/2018/03/12/intervista-allavvocato-salvatore-iannitti-la-bozza-di-implementazione-della-insurance-distribution-directive/ ).
Ci focalizziamo in particolare sui Regolamenti IVASS n. 40 e n. 41 del 2018 (il primo ha sostituito il vecchio regolamento intermediari, disciplinando anche la materia della vendita a distanza e quella della formazione; il secondo contiene la disciplina in materia di trasparenza ed ha rimpiazzato il vecchio Regolamento 35), pubblicati da IVASS lo scorso 2 agosto a chiusura di una pubblica consultazione cui l’Avvocato Iannitti aveva partecipato attivamente con i commenti pubblicati su questo sito (si vedano https://ilbroker.it/2018/07/10/schema-di-regolamento-ivass-recante-disposizioni-in-materia-di-distribuzione-assicurativa-e-riassicurativa-implementazione-dellidd/ e https://ilbroker.it/2018/07/10/schema-di-regolamento-ivass-recante-disposizioni-in-materia-di-informativa-pubblicita-e-realizzazione-dei-prodotti-assicurativi-implementazione-dellidd/ ).
O: Buongiorno Avvocato, l’ultima volta che l’abbiamo ospitata nelle nostre pagine, abbiamo pubblicato i suoi numerosi commenti ai documenti in pubblica consultazione (oltre 60 per ciascuno dei due regolamenti). Le abbiamo portato fortuna?
I: Direi proprio di sì! Sono tanti i commenti da me sottoposti (talvolta, ad onor del vero, in modo simile a quanto fatto da altri) e recepiti, in alcuni casi anche con significativi risparmi o semplificazioni per il mercato!
O: Ci può fare qualche esempio?
I: Non posso non partire dall’area riservata, per la quale è stata accolta la richiesta di esentare le imprese comunitarie operanti in Italia, in virtù della probabile contrarietà ai principi dell’ordinamento comunitario. E non è il solo beneficio per i soggetti comunitari derivante dalla pubblica consultazione: sempre su mia domanda, si è difatti chiarito che per le regole di formazione dei distributori vale la normativa del paese d’origine. Il bilancio complessivo per i soggetti comunitari potrà tuttavia essere definitivamente fatto solo quando IVASS avrà pubblicato l’annunciato ed atteso provvedimento contenente l’elenco delle disposizioni di interesse generale applicabili ai distributori comunitari.
Un altro importante commento che è stato recepito è relativo alle polizze collettive, per le quali si è operato – in più punti della disciplina – un distinguo tra le norme applicabili nei confronti degli aderenti (assimilati ai contraenti delle individuali) e quelle invece applicabili nei confronti dei soggetti meri assicurati.
Si è chiarito poi che le norme in materia di distribuzione relative alle compagnie assicurative (italiane o meno), comprese quelle organizzative, si applicano solo quando l’impresa opera distribuzione diretta.
In tema di conflitto d’interessi, infine, l’Autorità ha confermato che le polizze danni stipulate dalle società di leasing non sono soggette al divieto di cumulo delle posizioni di intermediario e beneficiario ed ha ammesso il disallineamento che avevo rilevato tra le norme in consultazione e le norme primarie del CAP (sia nel vecchio testo del Regolamento n. 40, sia nel vecchio testo del Regolamento n. 41), procedendo alla relativa rettifica.
O: Ci sono stati a suo parere spunti positivi forniti da parte dell’Autorità?
I: Senz’altro, ed anche numerosi. Si va dall’esclusione della collaborazione agenti/broker dalle collaborazioni orizzontali (seppur a determinate condizioni), ai chiarimenti forniti in merito ai rapporti tra la disciplina in materia previdenziale e la disciplina applicabile ai prodotti assicurativi o all’utilizzo del conto separato per incassare corrispettivi relativi a servizi accessori, per finire con le analoghe considerazioni relative alla disciplina dei prodotti finanziari ed agli esempi di stretti legami d’ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza.
Su tutte, però, annovererei l’esclusione delle norme in materia di consulenza in caso di distribuzione tramite polizze collettive, che apre senz’altro scenari interessanti per l’intero mercato. Ma subito a ruota, di grande impatto pratico sarà la disposizione che semplifica gli obblighi di iscrizione al RUI (esentando i dipendenti delle società in sezione E, che operino all’interno dei locali della stessa) e quella che fornisce una significativa apertura circa il novero dei prodotti analoghi, per i quali potranno essere poste in essere attività di marketing pur in assenza di un apposito consenso.
Anche in tema di adeguatezza, per ultimo, sono state fornite utili indicazioni che saranno d’ausilio nel disegnare i nuovi processi distributivi.
O: Qualche occasione persa?
I: Anche in questo caso, purtroppo, numerose. Si è persa difatti l’occasione di chiarire, seppur richiesto, l’ambito dei prodotti complementari distribuibili dagli intermediari a titolo accessorio e quello dell’attività di segnalazione tramite internet, ovvero di liberalizzare alcuni ambiti (ad es. consentendo alle banche di operare solo tramite accordi di collaborazione orizzontale, ovvero sgravando gli intermediari dall’accertamento degli stretti legami dei soggetti da essi iscritti in sezione E). Non è poi molto chiara l’estensione delle informazioni che i distributori dovranno fornire in merito alle collaborazioni orizzontali, che sembrerebbe essere abbastanza gravosa.
O: E sui compensi?
I: Anche qui uno scenario a due facce: da un lato è stata confermata la trasparenza sulle commissioni medie corrisposte ai distributori nell’ambito dell’IPID aggiuntivo, così estendendo gli obblighi di trasparenza in precedenza previsti solo per le PPI e l’RCA. Dall’altro si è confermata la legittimità dei corrispettivi, come il rappel, che incentivano i volumi di produzione (purché siano rispettate le condizioni previste dall’IDD).
O: In conclusione?
I: Tutto sommato, direi, un bilancio positivo per il mercato, cui viene assegnato però l’arduo compito di implementare i corposi testi regolamentari in meno di due mesi! Compito che, spero e immagino, non potrà che ribaltarsi sui loro consulenti (i quali, confesso parlando a nome della categoria, hanno vissuto un agosto davvero sui generis..)!

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