Avv. Angela Fiorella - Risarcimento danni e indennizzo assicurativo sono cumulabili? Le Sezioni Unite risolvono il contrasto di giurisprudenza. - Il Broker.it

Avv. Angela Fiorella – Risarcimento danni e indennizzo assicurativo sono cumulabili? Le Sezioni Unite risolvono il contrasto di giurisprudenza.


Nel caso in cui, a seguito di un sinistro, il soggetto danneggiato abbia stipulato una polizza assicurativa contro i danni, gli importi dovuti al danneggiato a titolo di risarcimento possono cumularsi con le somme erogabili a titolo di indennizzo, per il quale si era stipulata una polizza assicurativa privata?
Dall’accadimento di un evento dannoso, sovente può conseguire sia l’insorgenza di un diritto al risarcimento (secondo quanto previsto dall’art. 2043 del codice civile, che obbliga chi cagiona un danno a risarcire) ma anche il diritto a ottenere un indennizzo. Pensiamo per esempio a un sinistro tra due veicoli a motore, con infortunio del conducente, il quale ha sottoscritto anche una polizza d’infortunio con una compagnia assicurativa.
L’analisi in ordine alla finalità del risarcimento del danno, non può quindi che partire dal principio indennitario, in base al quale la somma riscossa dall’assicurato non può mai superare l’entità effettiva del danno subito. In pratica, il danno subito non può costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva d’indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l’illecito.
Di recente, Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate ad esprimersi sul disastro aereo accaduto nei cieli di Ustica il 27 giugno 1980, hanno sciolto il divario interpretativo relativo alla possibilità del cumulo del risarcimento di natura extracontrattuale, con l’indennizzo contrattualmente spettante al danneggiato che ha stipulato una polizza contro i danni. Nel caso di specie, la compagnia aerea Aerolinee Itavia S.p.A., promuoveva un’azione di risarcimento finalizzata a ottenere il pagamento relativo alla perdita dell’aeromobile nei confronti dello Stato, nello specifico il Ministero della Difesa, dei Trasporti e dell’Interno.
Per la corretta analisi dei termini della vicenda, occorre premettere che nell’ambito della giurisprudenza di legittimità esistono due orientamenti relativi all’operatività del principio della compensatio lucri cum damno: l’orientamento maggioritario, che fino a qualche tempo fa è stato applicato in maniera incontrastata dalla Suprema Corte, che considera assodata la possibilità che indennizzo assicurativo e risarcimento possano cumularsi, ed un orientamento minoritario, più recente, che invece lo esclude.
Il primo orientamento parte dal presupposto che il risarcimento del danno vantato nei confronti del responsabile civile ha natura extracontrattuale, mentre l’indennizzo scaturente dalla polizza contro i danni trae invece origine da un rapporto contrattuale. Pertanto, a fronte del premio pagato, l’assicurato vanta un diritto di credito direttamente nei confronti dell’impresa assicurativa al verificarsi di un evento di sinistro. La differente natura dei due crediti esclude che gli stessi possano compensarsi. Secondo questo indirizzo, più risalente, ed a lungo incontrastato, la surrogazione ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, non sarebbe un effetto automatico del pagamento dell’indennità, ma una facoltà il cui esercizio dipende dall’assicuratore. Qualora costui non si avvalga di tale facoltà, il danneggiato può agire per il risarcimento del danno nei confronti del terzo responsabile senza che questi, estraneo al rapporto di assicurazione, possa opporgli l’avvenuta riscossione dell’indennità assicurativa.
Non si verifica quindi alcun automatismo nella sostituzione dell’assicuratore solvens nel diritto di credito del danneggiato, come conseguenza del fatto puro e semplice del pagamento dell’indennità assicurativa. In altri termini, solo nel caso in cui l’assicuratore, dopo aver erogato l’indennizzo, si avvale della facoltà di surrogarsi nei diritti del danneggiato, l’assicurato non è più legittimato a pretendere dal terzo il risarcimento del danno per la somma corrispondente alla riscossa indennità, essendosi la relativa legittimazione trasferita all’assicuratore, che può richiedere la ripetizione di quanto pagato
al responsabile civile sino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo.
Il secondo ed opposto orientamento ritiene invece che l’indennità assicurativa e il risarcimento del danno assolvano ad un’identica funzione di tipo risarcitoria e non possano in alcun modo convivere e quindi essere cumulati. Di conseguenza l’assicuratore può legittimamente rifiutare il pagamento dell’indennizzo ove l’assicurato abbia già ottenuto l’integrale risarcimento del danno dal responsabile e il responsabile del danno può legittimamente rifiutare il pagamento del risarcimento se l’assicurato ha già ottenuto il pagamento dell’indennità dal proprio assicuratore privato contro i danni, giacché non può mai essere risarcito un danno non più esistente per essere stato indennizzato, almeno fino all’ammontare dell’indennizzo assicurativo.
Ciò sulla base del rilievo che “la surrogazione dell’assicuratore non interferisce in alcun modo col problema dell’esistenza del danno e quindi col principio indennitario. Abbia o non abbia l’assicuratore rinunciato alla surroga non può essere risarcito il danno inesistente ab origine o non più esistente ed il danno indennizzato dall’assicuratore è un danno che ha cessato di esistere dal punto di vista giuridico dal momento in cui la vittima ha percepito l’indennizzo e fino all’ammontare di questo”.
Avallando quest’ultimo orientamento, con sentenza del 22 maggio 2018, n. 12565, le Sezioni Unite hanno sostenuto il principio secondo cui nella liquidazione del danno da illecito la somma che viene già versata dall’assicuratore alla vittima del sinistro elide in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante. Pertanto, nel caso in esame, quanto già percepito a titolo di indennizzo assicurativo per la perdita dell’aeroplano dalla compagnia aerea, dovrà essere sottratto al computo dall’ammontare complessivo del danno. Si avrebbe altrimenti un ingiusto arricchimento.
Di conseguenza, anche nell’ipotesi in cui l’assicuratore che ha erogato l’indennizzo assicurativo, manifesti la volontà di rinunciare la principio indennitario, e quindi di non volersi avvalere del diritto di surrogazione, il terzo responsabile potrebbe in ogni caso opporre all’assicurato/danneggiato, in sottrazione, l’avvenuta riscossione dell’indennità assicurativa.
A sostegno delle precedenti affermazioni, la Suprema Corte richiama anche l’art 1589 del codice civile, il quale prevede che nel caso in cui il locatore è assicurato per l’incendio della casa locata, la responsabilità del conduttore verso il locatore sia limitata “alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo”, facendo “salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore”. Il locatore, una volta ricevuto l’indennizzo dal proprio assicuratore, non può quindi agire contro il conduttore responsabile dell’incendio se non per la differenza, ma il conduttore, in forza della disciplina sulla surrogazione, dovrà prestare il risarcimento all’assicuratore e non al locatore.
La ricostruzione normativa della Suprema Corte, precisa inoltre che i criteri in cui ammettere o meno la compensazione, dovranno essere valutati di volta in volta a seconda della singola fattispecie giuridica interessata, considerando la funzione specifica svolta dal vantaggio derivante al soggetto che abbia sofferto un danno giuridicamente rilevante in conseguenza dell’evento dannoso.
Per fare un esempio concreto di applicazione, viene citato un caso che riguarda l’assicurazione sulla vita. In questa ipotesi l’indennità si cumula con il risarcimento, in quanto ci si trova di fronte a una forma di risparmio che l’assicurato pone in essere attraverso il pagamento di premi. Di conseguenza l’indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante.
In conclusione, le Sezioni Unite con sentenza numero 12565/2018, risolvendo il precedente contrasto di giurisprudenza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto“.
Angela Fiorella
Business Development & Account Manager
Claims & Expertise Services – DEKRA Italia S.r.l.
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