L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”CID” - Il Broker.it

L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”CID”

Giancarlo Soave

Con sentenza n. 4010/2018 la Cassazione ha stabilito che la dichiarazione confessoria contenuta nel CID è opponibile all’assicurazione se viene resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, perché in questo caso il litisconsorzio è necessario.
Se, invece, il conducente del veicolo non è proprietario del veicolo il litisconsorzio è facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell’assicuratore, ma è liberamente apprezzabile dal Giudice.
Nel caso in esame il legale rappresentante di un’autocarrozzeria ricorre Cassazione contro la sentenza del Tribunale che, confermando la pronuncia del Giudice di Pace, aveva condannato il conducente del veicolo a risarcire i danni provocati.
Entrambi i giudici di merito concordano nel ritenere che la confessione del conducente del veicolo assicurato – che non è litisconsorte necessario della compagnia di assicurazioni e/o del proprietario assicurato ma un coobbligato solidale di quest’ultimo –  compresa quella contenuta nel CID, deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in quanto fa piena prova solo nei confronti di chi la rende (conducente).
Secondo la difesa del ricorrente sarebbe applicabile l'”art. 143 Codice delle Assicurazioni che stabilisce una presunzione legale di verità di quanto contenuto nel CID, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore”. La difesa lamenta che la sentenza avrebbe violato la norma citata “nella parte in cui non si è fatta carico di esaminare se l’assicuratore avesse fornito la prova contraria in ordine a quanto dichiarato nel CID, in ipotesi di litisconsorzio necessario.”
La Cassazione rigetta il ricorso affermando che: “L’art. 143 del Codice delle Assicurazioni, nella lettura consolidata della giurisprudenza di questa Corte, prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all’assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade, come nel caso di specie, quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest’ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell’assicuratore ma va liberamente apprezzata dal Giudice (Cass. U. n. 10311/2006; Cass. 3 n. 8214 del 4/4/2013; Cass. 6-3 n. 3875 del 19/02/2014). La sentenza impugnata si è, pertanto, conformata pienamente a detti principi, ritenendo che la dichiarazione resa dal conducente non proprietario, cioè da un coobbligato in solido, non sia opponibile all’assicuratore ma liberamente apprezzabile dal giudice. Peraltro la giurisprudenza di questa Corte ha fatto salvo il potere del giudice del merito, in materia di responsabilità di sinistro stradale, di valutare come preclusa la portata confessoria del cosiddetto CID nell’esistenza di un accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto, come descritto in quel documento, e le conseguenze del sinistro come accertato in giudizio. L’incompatibilità logica delle dichiarazioni con la dinamica del sinistro è, secondo questa Corte, un momento antecedente rispetto all’esistenza e alla valutazione della dichiarazione confessoria (Cass. 3, n. 15881 del 25/06/2013)
Avv. Gian Carlo Soave.

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