L’Avv. Gian Carlo Soave risponde: “Omicidio Stradale” - Il Broker.it

L’Avv. Gian Carlo Soave risponde: “Omicidio Stradale”

Si segnala il caso di una donna anziana che, a seguito di un investimento subito mentre attraversava la strada, ha riportato lesioni guaribili in sessanta giorni.
Il Tribunale adito (Torino) ha ritenuto “non manifestamente infondate” due questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina in tema di reati di omicidio stradale e lesioni stradali (artt. 589-bis e 590-bis c.p.) con particolare riguardo ad alcuni aspetti del trattamento sanzionatorio introdotto.
Si precisa che nel procedimento sospeso era stato ravvisato un concorso di colpa tra conducente della vettura e pedone in quanto il sinistro si è verificato mentre entrambi si stavano muovendo a semaforo rosso in tutte le direzioni.
I reati “da incidenti stradali“, introdotti con la Legge n. 41/2016, hanno comportato un inasprimento delle sanzioni per lesioni personali o morte determinate da violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale: reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime, mentre reclusione da due a sette anni in caso di morte. Se il conducente si trova alla guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti le pene possono aumentare e prevedere anche l’arresto obbligatorio in flagranza.
Il Tribunale adito affronta due particolari questioni: il computo delle circostanze attenuanti e aggravanti -ai fini del calcolo della pena – e la revoca della patente.
Sul primo punto, non essendo ammesso il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, l’avvocato difensore ritiene che si realizzi un “arbitrario, sproporzionato, irragionevole” aumento della condanna anche in caso di colpa minima, e quindi anche nell’ipotesi in cui la responsabilità dell’imputato sia molto bassa.
Circa il secondo aspetto si evidenzia l’automatismo della sanzione amministrativa – con impossibilità di ripetere l’esame di guida per almeno cinque anni – che per l’avvocato non dovrebbe esistere nel nostro ordinamento: essa, infatti, scatta automaticamente a seguito di qualunque condanna, anche in caso di patteggiamento per il quale non rileva la dinamica dell’occorso.
La contestazione riguarda, dunque, l’impossibilità del giudice di intervenire con gradualità.
Ogni decisione spetta, dunque, adesso alla Corte Costituzionale che dovrà valutare la conformità delle questioni sollevate al dettato costituzionale.
             Avv. Gian Carlo Soave.

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