L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”Multa e corretta redazione” - Il Broker.it

L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”Multa e corretta redazione”

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5610/2018, ha stabilito che il decreto prefettizio non sempre deve indicare il luogo in cui si è verificata l’infrazione prevista dal Codice della Strada.
Nel caso in oggetto la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un soggetto contro la sentenza del Tribunale che – riformando la pronuncia del Giudice di Pace – aveva rigettato la sua opposizione ad un verbale di violazione (per superamento del limite di velocità) al Codice della Strada.
Detta sentenza aveva ritenuto infondati i motivi di doglianza dell’automobilista il quale lamentando che nel Decreto Prefettizio non fosse stato indicato il tratto di strada in cui si sarebbe verificata l’infrazione affermava che detta mancanza avrebbe dovuto comportare l’invalidità della contestazione non immediata.
La Cassazione non condivide dette doglianze e le respinge in toto richiamando i principi giurisprudenziali consolidati in materia.
L’indicazione del tratto stradale nel decreto è necessaria soltanto nell’ipotesi in cui la violazione venga rilevata utilizzando apparecchiature di rilevamento “a distanza” (autovelox). Se, invece, per la rilevazione dell’infrazione sono state utilizzate apparecchiature direttamente gestite dagli agenti di polizia detta indicazione non è necessaria.
La sentenza impugnata risulta, pertanto, conforme all’orientamento giurisprudenziale della Corte e parte ricorrente non ha validamente allegato o prospettato nulla in contrario.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
        
             Avv. Gian Carlo Soave.

0 Comments

Leave A Comment