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Avv. Andrea Maura – L’IVASS pone in pubblica consultazione il “Regolamento unico” in tema di antiriciclaggio

In data 22 maggio 2018, l’IVASS ha pubblicato lo Schema di Regolamento su organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela.
La pubblicazione dello Schema segue quella della Lettera al Mercato del 28 marzo 2018, con la quale l’IVASS aveva dettato una serie di indicazioni ad imprese ed intermediari assicurativi, a seguito della scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa di primo livello, analogamente a quanto fatto dalla Banca d’Italia nel mese di febbraio 2018, nei confronti dei soggetti dalla stessa vigilati.
Il 31 marzo 2018, infatti, è scaduto il termine di vigenza delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del D.lgs. n. 231/2007, prima delle consistenti modifiche apportate allo stesso da un altro Decreto legislativo, ovvero il n. 90 del 2017 , che ha recepito in Italia la IV Direttiva in materia di antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2015/849).
Ricordiamo al proposito che la IV Direttiva antiriciclaggio presenta significative novità nei confronti di tutti i soggetti destinatari, tra i quali ci sono le banche, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi operanti nei rami vita, gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi e i professionisti (ad es., avvocati, notai e commercialisti).
Tra gli aspetti maggiormente innovativi, ricordiamo l’obbligo di adottare adeguate procedure per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e la centralità del principio dell’approccio basato sul rischio.
In tale contesto, l’intervento normativo della Vigilanza, che tiene conto del mutato quadro normativo, appare essere di particolare importanza, integrando in un unico testo le disposizioni contenute nel Regolamento ISVAP n. 41 del 2012 e nel Regolamento IVASS n. 5 del 2014.
In particolare, lo Schema si pone l’obiettivo di disciplinare il sistema dei controlli interni in materia di prevenzione del riciclaggio e gli obblighi di adeguata verifica, ivi comprese le misure semplificate e gli obblighi rafforzati in materia, le modalità di esecuzione da parte di terzi e gli adempimenti a carico degli intermediari assicurativi.
Lo Schema, inoltre, prevede una disciplina specifica per il contratto per conto altrui e l’adempimento dell’obbligo di pagamento di premi assicurativi.
Il tutto senza dimenticare che, come precisato nella Relazione di presentazione, lo Schema definisce i requisiti generali, ponendo le premesse per disciplinare nel dettaglio con separate disposizioni una serie di aspetti, tra i quali i criteri per determinare i requisiti dimensionali e organizzativi degli intermediari assicurativi (incluse le sedi secondari e di quelli di Paesi dello Spazio Economico Europeo), esposti a maggiori rischi di riciclaggio, che saranno tenuti ad adottare presidi, controlli e procedure – sinora non previsti – per valutare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Non ci resta, dunque, che attendere che l’Istituto pubblichi la versione definitiva del Regolamento, per commentarne insieme il contenuto, ricordando che la fase di pubblica consultazione si chiuderà il 21 giugno 2018.
Avv. Andrea Maura
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