L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”Responsabilità medica” - Il Broker.it

L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”Responsabilità medica”

Responsabilità medica
Con la sentenza n. 15178/2018 la Cassazione ha condannato un neurologo per il decesso di una paziente dovuto a problemi cardiaci.
La Suprema Corte ha infatti ritenuto che un medico non può limitarsi a curare il paziente in base alla propria specializzazione: se vi sono dubbi circa la natura della sintomatologia riferita egli deve indirizzarlo presso il sanitario competente per gli opportuni accertamenti.
E’ stata quindi confermata la condanna di un neurologo il quale aveva tranquillizato la donna per le sue perdite di coscienza prescrivendo un esame neurologico che aveva dato esito confortante ed escludendo a priori che gli svenimenti potessero avere natura cardiologica, come poi emerso a seguito della morte della stessa.
Nel merito era stato affermato che il sanitario “non poteva limitare il proprio consulto ad un unico profilo, omettendo qualunque previsione e successiva indicazione di approfondimento, in ordine alla possibile, alternativa genesi cardiaca delle crisi di perdita di coscienza“.
La difesa aveva invocato la colpa lieve sostenendo che se il professionista si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente.
La Cassazione esclude invece la colpa lieve in caso di violazione del dovere di diligenza ritenendo che la responsabilità sia limitata solo se il medico ha agito secondo la “best practice” senza che vi sia stato alcun errore diagnostico per negligenza o imprudenza e ha quindi respinto il ricorso del medico.
L’errore commesso da quest’ultimo era quello di non aver pensato a un’origine cardiaca degli svenimenti e quindi di non aver sottoposto la paziente a un esame elettrocardiografico. Per la Cassazione la diagnosi del professionista “determinò il successivo sviluppo degli eventi, con esito infausto per la donna“. La condanna, quindi, è confermata.
Avv. Gian Carlo Soave.

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