Question Time: Famiglia & Assicurazioni - Pedone Imprudente - Avv. Patricia Russo - Il Broker.it

Question Time: Famiglia & Assicurazioni – Pedone Imprudente – Avv. Patricia Russo

Patricia Russo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27524/2017, ha stabilito il concorso di colpa del pedone, investito dal conducente di un veicolo, qualora tenga un comportamento imprudente (come attraversare di notte fuori dalle strisce pedonali).
In primo grado la domanda di risarcimento della donna era stata integralmente accolta; in appello la Corte ha, invece, riconosciuto un concorso di colpa (20%) della signora nella causazione dell’occorso.
In Cassazione la difesa della donna ha lamentato che il giudice di secondo grado avrebbe affermato un principio inammissibile ovverosia quello per cui, in assenza di strisce pedonali, la precedenza spetterebbe al conducente del veicolo.
Secondo la Suprema Corte il giudice di merito non ha negato che il conducente di un autoveicolo risponda dei danni causati con la circolazione, ma ha ritenuto che il pedone abbia tenuto una condotta colposa, per aver attraversato la strada di notte fuori dalle strisce, violando, dunque, le regole di comune prudenza.
Gli Ermellini, infatti, hanno ritenuto che, correttamente, la Corte d’Appello abbia considerato “sicuramente colposa” la condotta dell’automobilista, vista la violazione dei limiti di velocità e la guida “distratta” del medesimo, ma altrettanto colposa abbia considerato la condotta del pedone che aveva attraversato la strada di notte e fuori dalle strisce pedonali.
Ai sensi dell’art. 190, comma 5 C.d.S. “i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”.
La difesa della donna contesta anche il criterio adottato per determinare il danno alla salute della ricorrente: la Cassazione ritiene però che detta difesa confonda la questione della causalità con quello della stima del danno ed il concetto di causalità naturale e causalità giuridica.
In relazione alla causalità naturale è corretto che l’autore di un illecito risponda di tutti i danni che ne sono derivati, non rilevando che essi siano stati causati anche da eventi naturali.
Ciò premesso, si devono valutare i danni alla salute tenendo conto della condizione della vittima: se essa già prima del sinistro aveva una patologia pregressa ed irreversibile con effetti invalidanti il danno risarcibile va stabilito considerando sia la differenza tra stato di invalidità del danneggiato dopo l’illecito e stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse accaduto il fatto lesivo imputabile.
Principi tutti di cui è stata fatta applicazione dal giudice di secondo grado che non ha ridotto la responsabilità dell’investitore per il fatto che la vittima fosse invalida già prima dell’investimento ma ha escluso, nello stabilire il danno risarcibile, l’invalidità della vittima esistente anche prima del sinistro.
Avv. Patricia Russo

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