L’ Avv. Gian Carlo risponde:”Verbale di accertamento” - Il Broker.it

L’ Avv. Gian Carlo risponde:”Verbale di accertamento”


La Cassazione, con ordinanza n. 2348/2018, ha stabilito che il verbale di accertamento di un sinistro stradale si configura quale prova legale dei fatti visivamente accertati dai verbalizzanti, relativi alla fase statica dell’incidente, ma non delle valutazioni espresse dagli stessi in esso contenuti.
Nel caso in oggetto tre soggetti, rispettivamente proprietario, conducente e trasportato di un motociclo agivano in giudizio per ottenere dal conducente di un autoveicolo e dalla relativa Compagnia di Assicurazioni il risarcimento del danno patito a seguito di incidente.
Il primo per il ristoro dei danni subiti dal veicolo, gli altri due per il risarcimento delle lesioni riportate.
In primo grado le domande attoree trovavano accoglimento e veniva riconosciuto al proprietario il danno patrimoniale e agli altri due attori il danno biologico, morale e le spese mediche.
Conducente e trasportato del mezzo impugnavano la sentenza di primo grado proponendo appello principale mentre la Compagnia Assicuratrice proponeva appello incidentale.
La Corte d’Appello accoglieva parzialmente le impugnazioni tenendo conto del contenuto del verbale di accertamento redatto dai vigili urbani – trascurato dal primo giudicante – e, più precisamente, con l’accogliere il ricorso incidentale stabiliva una riduzione del risarcimento del danno del conducente il motociclo, il quale, quindi, ricorreva in Cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c. e 116 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.
Il ricorrente contestava il giudice di secondo grado per aver fondato il proprio giudizio solo sul verbale di accertamento dei vigili urbani, i quali non avevano assistito all’occorso ma ne avevano ricostruito la dinamica attraverso la posizione di quiete dei mezzi coinvolti.
La Cassazione dichiara il motivo inammissibile.
Il verbale di accertamento redatto dai vigili urbani vale, dunque, come piena prova dei fatti visivamente accertati dai verbalizzanti, relativi alla fase statica dell’incidente, senza alcun margine di apprezzamento.
Il verbale può, invece, essere liberamente valutato dal giudice qualora riguardi valutazioni dei verbalizzanti.
La Corte d’Appello non ha, pertanto, errato nel fondare il proprio giudizio a fronte di quanto emerso dai verbali di accertamento.
Avv. Gian Carlo Soave.

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