Question Time: Famiglia & Assicurazioni - Risarcimento del danno del disoccupato - Avv. Patricia Russo - Il Broker.it

Question Time: Famiglia & Assicurazioni – Risarcimento del danno del disoccupato – Avv. Patricia Russo

Patricia Russo


La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26850/2017, ha stabilito che non può essere escluso il danno da perdita di chance né quello patrimoniale solo perché la vittima di un sinistro stradale è disoccupata.
Nella fattispecie una casalinga, terza trasportata a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, aveva riportato lesioni. Ella, dunque, aveva citato in giudizio conducente ed assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
La domanda trovava accoglimento e veniva riconosciuta alla donna un’invalidità permanente pari al 25%. Non le veniva, però, riconosciuto né il danno patrimoniale, essendo mancata la prova dello svolgimento di un’attività lavorativa produttiva di reddito, né il danno da perdita di chance, essendo mancata la prova di una maggiore onerosità dello svolgimento dell’attività di casalinga a causa dell’invalidità.
La donna ricorreva, pertanto, in Cassazione sostenendo che il giudice di secondo grado, riconosciuta un’invalidità permanente pari al 25%, avrebbe dovuto accertare presuntivamente il danno patrimoniale anche a titolo di chances perdute ed avrebbe, altresì, dovuto tener conto di un possibile danno futuro non escluso dal fatto che il soggetto danneggiato non svolgesse attività lavorativa.
Secondo gli Ermellini il giudice del merito, avendo escluso il riconoscimento del danno patrimoniale – in forza di una mancata prova dello svolgimento di attività lavorativa – e del danno da perdita di chances, ha violato i principi di diritto enunciati dalla Cassazione in materia.
In tema di danni alla persona “l’invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell’aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.” ( Cass. n. 12211/2015).
Nelle ipotesi in cui la percentuale di invalidità permanente “rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi“., allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio“.
Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.
Avv. Patricia Russo

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