L’Avv. Gian Carlo Soave: “Responsabilità del Comune o del Condominio?” - Il Broker.it

L’Avv. Gian Carlo Soave: “Responsabilità del Comune o del Condominio?”

La Cassazione, con ordinanza n. 2328/2018, ha stabilito che in caso di caduta del pedone sulla grata di areazione sul marciapiede, utilizzata dal Condominio per arieggiare i propri locali, sono responsabili sia quest’ultimo sia il Comune.
Qualora, infatti, più soggetti siano titolari del potere di gestione su un manufatto sugli stessi grava un obbligo di custodia idoneo a fondare la relativa responsabilità.
Nel merito era stata ravvisata la responsabilità solidale tra Comune e Condominio ai sensi dell’art. 2051 c.c. in quanto il marciapiedi “anche se costituito da una grata metallica” andava considerato “parte di una strada urbana” facente parte del demanio comunale ed “aperta al traffico pedonale“.
La circostanza che il Comune avesse il compito di svolgere funzioni di controllo, vigilanza ed intervento, a tutela dei pedoni, non escludeva la responsabilità del Condominio in  quanto la grata era stata collocata sul marciapiedi in sostituzione della preesistente struttura in muratura, in forza di concessione comunale e previo periodico pagamento di una tassa di occupazione di suolo pubblico per facilitare l’areazione del sottostante cavedio e del garage condominiale.
Il marciapiedi era, quindi, stato concesso al Condominio per un uso diverso dalla naturale destinazione del bene con conseguente assunzione da parte del Condominio stesso “di obblighi specifici, quali quelli della sostituzione della grata, della sua riparazione etc.” ed anche della sua custodia ex art. 2051 c.c.
Il Condominio ricorre in Cassazione lamentando che sia erronea la sua qualificazione di custode per non avere nè il potere “di modificare la situazione di pericolo creatasi (in questo caso sostituire la grata senza l’autorizzazione del Comune)“nè quello di “escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno“.
Secondo la Suprema Corte si ha esclusiva proprietà condominiale del cavedio ma non anche della grata facente parte del marciapiede che, invece, appartiene al Comune in quanto pertinenza della pubblica strada: l’interrogativo riguarda quindi la sussistenza o meno della responsabilità concorrente di Comune e del Condominio.
In caso di sinistro su strada risponde dei danni conseguenti ad omessa od insufficiente relativa manutenzione il proprietario (art. 14 del Codice della Strada) o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) ai sensi dell’art. 2051 c.c. in ragione del rapporto con la cosa, salvo la prova del caso fortuito.
La custodia può far capo a più soggetti a pari titolo a titolo diversi purchè tutti abbiano il medesimo potere di gestione: ciò che ricorre nel caso in oggetto in cui seppure il Comune ha conservato la proprietà della grata, la destinazione della stessa ad assicurare aria e luce al cavedio condominiale implica per il Condominio l’effettiva utilizzazione della cosa.
Detto utilizzo è confermato dal fatto che il Condominio ha sempre provveduto al pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico, di un tributo, quindi, il cui presupposto è la “relazione materialmente instaurata con la cosa“.
Il ricorso è stato respinto.
Avv. Gian Carlo Soave.

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