Question Time: Famiglia & Assicurazioni - Responsabilità medica e diritto di rivalsa - Avv. Patricia Russo - Il Broker.it

Question Time: Famiglia & Assicurazioni – Responsabilità medica e diritto di rivalsa – Avv. Patricia Russo

Patricia Russo


Qualora un paziente abbia subito un danno derivante da responsabilità medica può agire ai fini dell’ottenimento del risarcimento del danno sia nei confronti del medico e della Compagnia di Assicurazioni sia nei confronti della struttura sanitaria – che risponderà a titolo di responsabilità contrattuale -alla quale si è rivolto per ricevere le cure dalle quali è derivato il pregiudizio patito.
La struttura sanitaria che ha risarcito il danno può rivalersi nei confronti del medico curante in caso di dolo o colpa grave del sanitario, ma non nel caso in cui questi abbia agito con colpa lieve.
Se il medico è rimasto estraneo alla procedura giudiziale o stragiudiziale di risarcimento del danno potrà subire la rivalsa da parte della struttura sanitaria dopo che questa abbia risarcito il paziente e purché l’azione sia esercitata entro un anno dal pagamento.
Se il sanitario non è stato parte nel giudizio contro la struttura sanitaria o contro la Compagnia di Assicurazioni, la decisione pronunciata all’esito di questo non fa stato nel giudizio di rivalsa, nè è opponibile al sanitario l’eventuale transazione.
Qualora venga accolta l’istanza di risarcimento proposta nei confronti della struttura sanitaria privata la rivalsa, per singolo evento ed in caso di colpa grave, non può superare il triplo del valore maggiore del reddito professionale che il sanitario ha conseguito nell’anno in cui è iniziata la condotta che ha cagionato l’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo.
Se viene accolta la domanda di risarcimento nei confronti di una struttura sanitaria pubblica, il sanitario può essere sottoposto ad azione di responsabilità amministrativa per dolo o colpa grave.
Per la quantificazione del danno vanno tenute presenti le situazioni di fatto di particolare difficoltà della struttura in cui il sanitario si è trovato ad operare. L’importo non può superare in caso di colpa grave il triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale che il sanitario ha conseguito nell’anno in cui ha avuto inizio la condotta che ha causato l’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo.
In caso di passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di risarcimento danni, il sanitario non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti per tre anni. Del giudicato dovranno tenere conto i commissari negli eventuali concorsi pubblici per incarichi superiori.
Avv. Patricia Russo

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