Question time & Famiglia - Danno derivante da morte del congiunto - Avv. Patricia Russo - Il Broker.it

Question time & Famiglia – Danno derivante da morte del congiunto – Avv. Patricia Russo

Patricia Russo

Si segnala l’ordinanza n. 907/2018 con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito che il danno non patrimoniale subito a seguito della perdita di un parente non può considerarsi in re ipsa ma deve essere dedotto e provato sulla scorta di elementi oggettivi forniti dal danneggiato.
Ai fini della sua liquidazione si deve considerare il grado di parentela, la composizione del nucleo familiare, l’eventuale convivenza con la vittima, le sue abitudini di vita, quelle della famiglia e di ogni altro aspetto utile allo scopo.
La tutela si estende alla lesione dei diritti inviolabili della persona e della famiglia, (artt. 2, 29 e 30 Cost.) assimilabili ad una perdita personale consistente nella definitiva privazione del godimento e della relazione con il congiunto.
Spetta comunque al danneggiato la prova del danno, anche ricorrendo a quella testimoniale, documentale e presuntiva.
Nel caso in oggetto i congiunti del de cuis – deceduto a seguito di incidente sul lavoro – convenivano in giudizio il datore di lavoro di quest’ultimo per ottenere il risarcimento del danno da perdita del loro parente.
Il Tribunale accoglieva la domanda condannando datore di lavoro e relativa Compagnia di Assicurazioni – chiamata in causa per la responsabilità civile – al risarcimento dei danni (calcolati sulla base delle tabelle milanesi) patiti dai soggetti superstiti a seguito della perdita del congiunto.
I soccombenti impugnavano la sentenza di primo grado che veniva però confermata dalla Corte di Appello.
Proponeva, quindi, ricorso in Cassazione la ditta datrice di lavoro lamentando la violazione degli artt. 2729, 2056 e1226 c.c.
La Corte di Cassazione ha rammentato che “è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, quale tipico danno – conseguenza non coincide con la lesione dell’interesse (ovvero non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento; tuttavia trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti e di ogni ulteriore circostanza allegata”.
Inoltre ha richiamato la pronuncia a Sezioni Unite (n. 26972/2008) secondo a quale “è stata estesa la tutela ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione e, per effetto di tale estensione, è stata ricondotta nell’ambito dell’art. 2059 c.c., anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) con la precisazione che il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell’ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell’interesse protetto. Tanto precisato, hanno altresì ribadito che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendo condividersi la tesi che trattasi di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva”.
Infine ha rilevato che “ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno subito a causa della uccisione di un prossimo congiunto non hanno rilievo le qualificazioni adoperate dagli interessati, ma è necessario che il pregiudizio venga compiutamente descritto e che ne vengano allegati e provati gli elementi costitutivi”.
Avuto riguardo a quanto sopra ne consegue che il giudice di secondo grado non si sia conformato ai principi enunciati affermando che i parenti della vittima, in quanto rispettivamente coniuge, figlio e fratello, non avrebbero dovuto provare la convivenza ed il vicendevole affetto e frequentazione con la stessa.
Secondo gli Ermellini le suddette affermazioni sono in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale “tenuto conto che la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova. La Corte territoriale in sostanza ha erroneamente ritenuto che il danno fosse in re ipsa affermando in modo assertivo che dovesse spettare ai “parenti stretti” secondo il criterio presuntivo provvedendo -sulla base dei criteri tabellari in uso- a liquidare in maniera indiscriminata la medesima somma in favore di ciascuno degli otto fratelli (elevati a nove) così violando i principi in materia di presunzioni e di valutazione equitativa del danno”.
Il ricorso è stato, dunque, accolto e la sentenza cassata con rinvio.

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