L’Avvocato Gian Carlo risponde:” Tutor e Autovelox” - Il Broker.it

L’Avvocato Gian Carlo risponde:” Tutor e Autovelox”

Si segnala la sentenza n. 209/2017 del Giudice di Pace di Terracina con la quale è stato accolto il ricorso di un automobilista ed annullata la multa per eccesso di velocità rilevata attraverso il “tutor”, in quanto il cartello avvisatore era quello in uso per l’autovelox.
L’autovelox è uno strumento di misurazione in un unico punto della strada; il tutor, invece, esegue la misurazione in due momenti diversi: alla “porta di entrata” ed alla “porta di uscita”.
La motivazione della sentenza evidenzia il contenuto dell’avvertimento nei confronti degli automobilisti di cui all’art. 142 comma 6-bis D.Lgs. n. 285/1992.
La preventiva segnalazione dell’autovelox attraverso l’uso di cartelli o dispositivi luminosi e ben visibili serve ad “orientare la condotta di guida degli utenti“.
La Pubblica Amministrazione non deve, quindi, creare equivoci consistenti “nel fare affidamento sulla presenza di autovelox tradizionale (a rilevazione istantanea) per, poi, accertare, invece, la velocità media tenuta nel determinato tratto di strada, comportando ciò il disorientamento dell’automobilista, che sarà, così, indotto a decelerare a ridosso delle apparecchiature e ad accelerare nel tratto intermedio con conseguente modifica delle normali modalità di guida – che potrebbe causare incidenti ove il tratto di strada intermedio, come nella specie, sia altamente pericoloso (traforo-galleria Monte Giove) – e rilevazione, per così dire, a tradimento“.
Rilevato quanto sopra, la multa è nulla e le spese compensate fra le parti.
Avv. Gian Carlo Soave.

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