“Question Time: Famiglia & Assicurazioni” – Danno da perdita di capacità lavorativa – Avv. Patricia Russo - Il Broker.it

“Question Time: Famiglia & Assicurazioni” – Danno da perdita di capacità lavorativa – Avv. Patricia Russo

Patricia Russo
Si segnala la sentenza n. 12467/2017 della Corte di Cassazione che ha affrontato il tema del risarcimento del danno da mancato guadagno a seguito di un incidente stradale in cui una professionista ha subito danni macropermanenti (20% di invalidità permanente).
In primo e secondo grado l’istanza risarcitoria viene accolta in parte: la Corte di Appello ha aumentato con un’ulteriore somma il risarcimento del danno da lucro cessante relativo al periodo di invalidità temporanea riconosciuta in sede di C.T.U. ma non ha riconosciuto quello relativo all’invalidità permanente.
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso sostenendo che deve essere provato il nesso causale del fatto in sé con il decremento progressivo dei guadagni negli anni successivi all’incidente in quanto non basta applicare il criterio della presunzione.
Detta voce risarcitoria non è diretta conseguenza del fatto che sia stato accordato il risarcimento del danno fisico.
Sotto il profilo della ridotta capacità lavorativa rileva, dunque, la prova del nesso causale tra diminuzione dei redditi del professionista e lesioni patite nell’incidente.
Ci si chiede, pertanto, se trattasi di prova presuntiva o specifica del pregiudizio economico collegato all’invalidità permanente causata dal sinistro.
La questione viene risolta dalla Suprema Corte con una doppia considerazione:
1. la contrazione della capacità di guadagnare e produrre reddito va provata, in quanto non basta la presunzione anche se si è di fronte ad un’invalidità permanente non trascurabile;
2. va provato, nello specifico, il nesso causale tra la contrazione del reddito (o l’assenza di incremento) che si è verificata negli anni successivi all’evento e l’impossibilità fisica per il professionista di mantenere i precedenti elevati ritmi di lavoro e/o di aumentarli.
Avv. Patricia Russo

0 Comments

Leave A Comment