L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Sinistro stradale e responsabilità del Comune" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Sinistro stradale e responsabilità del Comune"

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1103/2018, ha stabilito che i conducenti che impegnano un incrocio stradale devono adottare la massima prudenza, a prescindere dal fatto che vi sia o meno un segnale di stop.

Non può, quindi, essere invocata la responsabilità del Comune per omessa segnaletica mancando il nesso causale tra omissione ascrittagli e danno.

Nella fattispecie una coppia che viaggiava su un veicolo citava la conducente di altro veicolo, ritenendola responsabile del sinistro occorso per non avere rispettato l’obbligo di “stop – dare la precedenza” e la relativa Compagnia di Assicurazioni per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito dell’incidente.

La coppia chiamava altresì in causa l’amministrazione comunale per avere rimosso dall’area del sinistro il segnale di Stop ivi “da sempre” esistente.

In primo grado veniva rigettata la domanda attorea; in appello veniva, invece, accolto parzialmente il gravame e condannata la conducente e la relativa Compagnia al risarcimento danni in favore del conducente dell’altro veicolo, mentre la Compagnia assicuratrice di quest’ultimo veniva condannata a risarcire la passeggera.

Inoltre veniva esclusa la responsabilità del Comune in quanto il Tribunale riteneva che l’assenza del segnale di stop non rappresentasse “fattore causale” del sinistro, poichè i conducenti avrebbero dovuto in ogni caso adottare la massima prudenza nell’impegnare un incrocio a prescindere dalla presenza del segnale di stop.

Conducente e passeggera presentano ricorso in Cassazione ritenendo “contraddittoria” la motivazione del Tribunale che, da una parte, riconosceva che sul luogo del sinistro fosse stato rimosso il segnale di “Stop” e, dall’altra, negava che ciò avesse avuto rilievo causale nel provocare il sinistro.

Ed ancora, errata sarebbe stata la motivazione del provvedimento avendo il giudicanteescluso che il Comune avesse l’obbligo di segnalare il mutamento della segnaletica, quindi, secondo la difesa, la condotta omissiva dell’amministrazione fu causa o concausa del sinistro.

Secondo la Suprema Corte stabilire se una certa condotta sia stata o meno causa di un danno è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità.

Il Tribunale aveva escluso la responsabilità del Comune per mancanza di nesso tra omissione ascrittagli e danno pertanto sarebbe stato irrilevante stabilire se quell’omissione fosse stata o meno colposa.

Infondate le doglianze dei ricorrenti anche laddove lamentano che il Comune, in quanto “custode” dei beni comunali ex art. 2051 c.c.,avrebbe avuto l’obbligo di vigilare sui beni affidati alla sua custodia e che nella fattispecie il danno sarebbe stato provocato proprio dalla cosa in custodia a causa di un difetto di vigilanza del Comune.

La sentenza impugnata ha escluso che fosse stata la mancanza del segnale di Stop a provocare lo scontro tra i due veicoli: la mancanza di nesso causale tra la cosa ed il danno rende inapplicabile l’art. 2051 Codice Civile.

Avv. Gian Carlo Soave.

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