L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Telelaser" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Telelaser"

Domanda: Telelaser e limiti di velocità.
 
La Cassazione, con sentenza n. 26910/2017, ha stabilito che la polizia stradale può utilizzare il telelaser per accertare la violazione dei limiti di velocità anche se l’apparecchio non conserva traccia del veicolo e della sua velocità.
Resta “affidata all’organo di polizia stradale l’attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l’apparecchio“.
Il sistema è disciplinato dall’art. 142 C.d.S. e dall’art. 345 D.P.R. n. 495/1992, art. 345, nonchè dall’art. 4 del Decreto Legge n. 121/2002 che prescrive “la documentazione della violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare, anche i tempi successivi, le modalità di realizzazione dell’infrazione“.
La normativa “è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell’accertamento dell’illecito in un momento successivo a quello della commissione dell’infrazione ed in assenza dell’agente, sulla base della documentazione fotografica e video“.
Ai fini della legittimità della rilevazione della velocità mediante telelaser e della sua validità probatoria, non è necessario che l’apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 C.d.S., delle apparecchiature in questione“.
Avv. Gian Carlo Soave.

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