L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”I limiti del mandato al perito tecnico” - Il Broker.it

L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”I limiti del mandato al perito tecnico”


Domanda:
Quando il mandato, conferito dalle parti a un perito tecnico, differisce dal contenuto delle condizioni generali di polizza, quali sono gli obblighi e i doveri del perito incaricato?
Risposta:
La questione è importante per poter chiarire e prevenire eventuali responsabilità in capo ai periti tecnici per inadempimento del mandato conferitogli.
Il mandato di perizia contiene tutta una serie di quesiti cui i periti hanno l’obbligo di rispondere. Al suo interno,tuttavia, si trovano anche clausole di questo tipo: “ferme in tutto le condizioni generali di polizza, il perito indaghi su….” . Sono clausole di rinvio alle Condizioni generali di polizza. Leggendo, quindi, le Condizioni generali di polizza o di assicurazione (C.G.A.) è possibile imbattersi in articoli di questo tenore:
Mandato dei periti –
            I periti devono: indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro,verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate e così via..
Nella maggior parte dei casi i quesiti del mandato corrispondono a quelli delle C.D.A.
Laddove, invece, i quesiti posti in mandato non corrispondano per tipologia o numero a quelli presenti nelle C.G.A., il perito ha l’obbligo di risposta per entrambi o, essendo legato al solo mandato, è vincolato esclusivamente rispetto ai primi?
Per rispondere alla domanda bisogna fare attenzione a due aspetti. Il primo è legato agli effetti contrattuali delle C.G.A., il secondo è legato alla finalità della perizia.
Le C.G.A. vengono sottoscritte dall’Assicurato e dall’Assicuratore, pertanto non hanno effetti se non tra le parti. Ciò comporta l’impossibilità di vincolare ad obblighi o prestazioni parti terze non sottoscriventi, quale il perito, salvo naturalmente eventuali accordi, anche sottesi, di segno contrario.
Per quanto riguarda il mandato “vincolato” alle C.G.A. mediante apposita clausola di rinvio (“Ferme restado tutte le condizioni di polizza”), bisogna, a mio parere, fare una distinzione tra la perizia contrattuale e l’arbitrato, rituale o irrituale che sia.
Una perizia contrattuale è finalizzata alla esclusiva conoscenza tecnica di uno stato di fatto o/e della quantificazione del danno. Il perito ha il dovere di valutare e rispondere ai quesiti posti in mandato, utilizzando i criteri di valutazione richiamate nelle C.G.A.
Non dovrebbe sussistere, invece, un vero e proprio obbligo di dare riscontro agli ulteriori quesiti presenti nelle condizioni generali di polizza (vincolanti solo per le parti), non menzionate nel mandato, e questo per un semplice motivo.
I quesiti nel mandato vengono di solito elaborati dalla stessa Compagnia e sottoscritti (“passivamente”) dall’Assicurato. Con ciò si presume che le parti abbiano “rinunciato” in quella specifica perizia ai quesiti presenti nelle C.G.A.
Quindi, se le parti in mandato delegano il perito alla sola quantificazione del danno, questi ha l’obbligo di valutare soltanto quell’aspetto; se, per esempio, il perito si spinge anche alle modalità con cui si sono realizzati i fatti (come richiesto dalle C.G.A.), realizza un abuso di mandato (abuso che comunque, rovesciando i termini, potrà in certi casi essere giustificato/mitigato dalla presenza della stessa clausola di cui sopra).
Le risultanze scaturite da un abuso di mandato non dovrebbero essere considerate vincolanti, a meno che le parti non le accettino espressamente.
Dunque in presenza di una perizia contrattuale, la clausola “ferme in tutto le condizioni generali di polizza” va letta limitatamente ai criteri di valutazione proposte dalla polizza. Una lettura diversa spingerebbe il perito a dover valutare anche aspetti fuori dal sua portata puramente tecnica, come per esempio la stessa operatività della polizza.
In presenza, invece, di un arbitrato, la situazione si complica. La finalità dell’arbitrato è quella di addivenire alla risoluzione vincolante della controversia. In questo caso il mandato del perito-arbitro tende alla compensazione delle esigenze delle Parti. Ciò significa che il suo potere/dovere valutativo è maggiore. La clausola “ferme in tutto le condizioni generali di polizza” va letta in senso estensivo.
Oltre ai quesiti proposti in mandato, al fine di espletare al meglio il proprio operato e non incorrere in una responsabilità per inadempimento del mandato stesso, il perito ha il dovere di prendere in considerazione tutti gli aspetti utili alla soluzione della controversia, ovviamente nei limiti delle C.G.A.
Questo potere può essere comunque limitato dalle parti.
La differenza tra le due tipologie di mandato, sta nel fatto che nel primo caso la Compagnia dovrà chiedere esplicitamente affinché il perito risponda anche ai quesiti presenti nelle C.G.A, non bastando una clausola di mero rinvio.
Qui, invero, qualcuno proponeva addirittura una “doppia lettura”: una vincolante per l’Assicurato e l’Assicurazione, rispondente ai soli quesiti presenti in mandato e una per l’Assicurazione rispondente ai quesiti sia del mandato che delle C.G.A. Un’ipotesi simile potrebbe stare in piedi solo se il perito ha una accordo sottostante con l’Assicurazione che preveda tale attività, ma le risultanze formatesi al di fuori del contraddittorio, comunque, non potranno essere vincolanti per l’assicurato, parte debole del rapporto.
Una contraddizione, tuttavia, emerge: dal momento che i quesiti presenti in mandato vengono formulate dalla stessa Compagnia, qual’è la necessità di predisporre una seconda lettura?
Avv. Gian Carlo Soave.

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