“Question Time: Famiglia & Assicurazioni” – Ancora in tema di responsabilità medica – Avv. Patricia Russo - Il Broker.it

“Question Time: Famiglia & Assicurazioni” – Ancora in tema di responsabilità medica – Avv. Patricia Russo

Patricia Russo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24072/2017, ha evidenziato che, in tema di responsabilità medica, vanno tenuti distinti il diritto alla salute del paziente ed il diritto di quest’ultimo ad autodeterminarsi nel sottoporsi a trattamento terapeutico.
Secondo la Suprema Corte la responsabilità da lesione alla salute può, infatti, configurarsi anche se sussista il consenso consapevole qualora la prestazione terapeutica sia stata eseguita inadeguatamente.
Se il diritto all’autodeterminazione è stato leso non necessariamente deve, invece, ritenersi lesa anche la salute del paziente se l’intervento, sia pure eseguito senza consenso, abbia dato esito positivo.
Dal che deriva che quando il paziente agisce in giudizio per chiedere il risarcimento del danno da colpa medica (nel caso in oggetto il soggetto agiva a seguito di un danno sofferto per errore nell’esecuzione di un intervento chirurgico) l’eventuale domanda di risarcimento anche del danno per inadempimento del dovere di informazione – da parte dello stesso medico – formulata in corso di causa non si configura come emendatio ma come mutatio libelli.
In tal modo, infatti, il paziente introduce nel processo una domanda nuova, tale da modificare l’oggetto dell’azione ed i termini della controversia, ponendo in essere una pretesa diversa rispetto a quella fatta valere in precedenza.
Nella fattispecie, dunque, la sentenza impugnata aveva stabilito che fosse inammissibile, in quanto tardiva, l’avere sostenuto il difetto di consenso informato da parte del paziente.
Avuto riguardo a quanto sopra per gli Ermellini essa non merita alcuna censura.
Avv. Patricia Russo

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