L'Avv. Gian Carlo Soave risponde:"Autovelox e multa" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde:"Autovelox e multa"

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25392/2017, ha dichiarato l’illegittimità della multa elevata per eccesso di velocità nel caso in cui l’autovelox sia stato collocato in posizione poco visibile dalla carreggiata.

Nella fattispecie il conducente la vettura, sanzionato per violazione del limite di velocità, sosteneva che l’autovelox non fosse posizionato con congruo anticipo nonché che non fosse visibile in quanto posto al termine di un filare di alberi.

Per il Tribunale la descrizione dei luoghi in cui era stato collocato il dispositivo evidenziava violazione degli artt. 142 C.d.S. e 79 del Regolamento di esecuzione dello stesso codice.

In Cassazione il Comune deduce che la motivazione della sentenza impugnata sia “priva di qualsiasi riferimento fattuale oggettivo allo stato dei luoghi” e di qualsiasi riscontro di elementi idonei ad escludere una minore visibilità del dispositivo.

Inoltre afferma che la valutazione della distanza per percepire la presenza di un autovelox sia “una valutazione palesemente soggettiva (…) per cui non può (…) valere come una confessione giudiziale” e che l’avvistamento del dispositivo, regolarmente presegnalato, deve semplicemente essere “ben visibile” in rapporto allo stato dei luoghi e alla “velocità locale predominante“.

Secondo la Suprema Corte il giudice di merito ha correttamente applicato l’art. 142 comma 6 C.d.S. secondo cui “le postazioni di controllo (…) per il rilevamento della velocità devono essere (…) ben visibili“, provvedendo dunque ad una valutazione giuridicamente corretta e congrua.

Gli Ermellini affermano che in ogni caso il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non legali da parte del giudice di merito non si configura quale vizio da far valere con il ricorso per cassazione in quanto non riconducibile alla previsione dell’art. 360 c.p.c..

Il ricorso è accolto solo in punto erronea regolamentazione delle spese con conseguente stralcio della condanna del Comune al pagamento del rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,5%.

Avv. Gian Carlo Soave.

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