“Question Time: Famiglia & Assicurazioni” – Minorenne e risarcimento danni – Avv. Patricia Russo - Il Broker.it

“Question Time: Famiglia & Assicurazioni” – Minorenne e risarcimento danni – Avv. Patricia Russo

Patricia Russo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24077/2017, ha stabilito che il minore può effettuare richiesta di risarcimento dei danni all’assicurazione in quanto l’istanza risarcitoria del danneggiato all’assicuratore del danneggiante, a mezzo lettera raccomandata, quale condizione di proponibilità dell’azione risarcitoria contro l’assicuratore, si configura come atto giuridico in senso stretto e non come atto negoziale.
Nel merito era stato dichiarato inammissibile non solo il ricorso per risarcimento dei danni presentato dal padre della danneggiata quale esercente la potestà sulla minore – trasportata sul veicolo coinvolto in un sinistro stradale – ma anche quello della figlia stessa nelle more divenuta maggiorenne.
Nanti la Suprema Corte i ricorrenti sostengono che il giudice di merito “sia incorso in errore nel ritenere la domanda improcedibile per il fatto che la messa in mora per il risarcimento dei danni è stata avanzata dal difensore del ricorrente, in forza del mandato conferitogli dalla minore“.
Inoltre essi ritengono che la richiesta – formulata da un legale in nome e per conto della minore – sarebbe stata valida in ogni caso poichè integrante un atto giuridico in senso stretto e non un atto negoziale, né una proposta transattiva.
La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso ricordando che – in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – “la richiesta di risarcimento del danneggiato all’assicuratore del danneggiante, tramite lettera raccomandata, quale condizione di proponibilità dell’azione risarcitoria contro l’assicuratore medesimo, ai sensi e nei termini di cui all’art. 22 L. n. 990 del 1969, ratione tempors applicabile, integra un atto giuridico in senso stretto, e non già un atto negoziale”.
Trattasi, quindi, di un atto che il minore può compiere.
Per la validità degli atti giuridici in senso stretto va fatto salvo il limite del pregiudizio che potrebbe derivare al minore: sono, pertanto, preclusi allo stesso quegli atti che comportino la perdita di un diritto o l’assunzione di obblighi e/o oneri.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta risarcitoria effettuata dal minore a mezzo mandato conferito ad un legale il minore va ritenuto capace, essendo la richiesta volta all’acquisto ed alla salvaguardia del diritto al risarcimento dei danni da responsabilità civile.
La sentenza della Corte d’Appello è stata, dunque, cassata con rinvio.
Avv. Patricia Russo

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