L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Autostrade e sicurezza ed onere della prova". - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Autostrade e sicurezza ed onere della prova".

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4867/2017, ha stabilito che non possono essere collocate insegne pubblicitarie visibili dall’autostrada, essendo pericolose in quanto idonee a distrarre gli automobilisti.

Tale divieto non opera, invece, in relazione alle “insegne di esercizio” aventi la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica.

Nella fattispecie è stato bocciato il ricorso di un’azienda che aveva chiesto alla Società autostrade l’autorizzazione a mantenere sul tetto dello stabilimento – sito in prossimità dell’autostrada – un’insegna di esercizio.

La richiesta veniva respinta in considerazione della natura pubblicitaria dell’insegna e della sua pericolosità quale elemento di distrazione per gli automobilisti.

Anche davanti al Consiglio di Stato la società raccoglie un esito negativo pur argomentando che trattasi di insegna commerciale e non di impianto pubblicitario.

I giudici evidenziano, infatti, che l’art. 23 comma 7 C.d.S. vieta “qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi“, consentendo invece “le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall’ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

Ed, inoltre, viene ribadito che la nozione di insegna di esercizio vada riferita ai casi in cui essa serva a segnalare il luogo di esercizio dell’attività di impresa.

Ne consegue che nel caso in oggetto non si possa parlare di insegna di esercizio quanto, piuttosto, di insegna pubblicitaria tale, dunque, da ingenerare pericolo stante la sua collocazione in prossimità dell’autostrada.

Avv. Gian Carlo Soave.

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