"Question Time: Famiglia & Assicurazioni" - Assegno divorzile secondo contributo settembre - Avv. Patricia Russo - Il Broker.it

"Question Time: Famiglia & Assicurazioni" – Assegno divorzile secondo contributo settembre – Avv. Patricia Russo

Patricia Russo

Domanda: Buongiorno Avvocato. Vorrei farle una domanda che non riguarda il campo delle assicurazioni ma la famiglia. Mia figlia dopo due anni di matrimonio si è separata. Adesso, trascorso un anno e mezzo dalla separazione vuole divorziare. E’ vero che non ha diritto al mantenimento da parte del marito? Grazie L.
Risposta: Gentile Signora, rispondo con piacere alla Sua domanda.
Non conosco la situazione personale di Sua figlia, ma posso darLe un’idea della disciplina attuale in tema di assegno divorzile sperando così di esserLe utile.
Qualche mese fa – nel mese di maggio – la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11504/2017, ha mutato il proprio orientamento per determinare l’assegno divorzile passando dal criterio della continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio a quello dell’indipendenza economica del coniuge che lo richiede.
Con lo scioglimento del vincolo matrimoniale si estingue, infatti, il rapporto tra i coniugi sia sul piano personale che su quello patrimoniale. Ne consegue che non vi è alcun interesse giuridicamente rilevante dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio: l’assegno divorzile non ha lo scopo di riequilibrare le condizioni dei coniugi ma quello di raggiungere l’indipendenza economica (funzione assistenziale).
Spetta, dunque, al giudice verificare detta indipendenza quando deve decidere sulla spettanza dell’assegno al coniuge richiedente, il quale deve, a sua volta, provare la mancanza di mezzi adeguati e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Il giudice dovrà altresì tenere conto, oltre che delle effettive capacità e possibilità di lavoro proprio, della sussistenza di ulteriori aspetti quali: il possesso di redditi di qualsiasi specie, il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, la capacità e possibilità effettive di lavoro personale, la disponibilità di una casa di abitazione.
Tutto quanto sopra detto riguarda l’ex coniuge e non anche i figli, ai quali va assicurato – anche dopo il divorzio – il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori. Va, però, evidenziato che nel caso in cui l’assegno sia chiesto dal coniuge che convive con i figli, il giudice dovrà contemperare le due diverse modalità di determinazione del trattamento economico.
In caso di separazione, invece, il coniuge beneficiario dell’assegno deve mantenere lo stesso tenore di vita che possedeva in costanza di matrimonio, in quanto la separazione non elimina ma anzi presuppone la permanenza del vincolo coniugale, per cui resta efficace il dovere di assistenza materiale e morale tra i coniugi.
Ai criteri previsti dalla legge sul divorzio per il riconoscimento e la determinazione dell’assegno – durata del rapporto, condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o comune – la giurisprudenza ne ha aggiunto di nuovi.
A titolo esemplificativo si segnalano alcune sentenze.
La Cassazione (sent. n. 25528/2016) ha negato l’assegno divorzile nel caso in cui l’ex coniuge beneficiario abbia instaurato una stabile convivenza con altro soggetto, eliminando così qualsiasi connessione con la vita matrimoniale.
Con l’ordinanza n. 6009/2017, la Suprema Corte non ha riconosciuto l’assegno divorzile in caso di coabitazione dell’ex coniuge con altro partner pur mancando la prova di una convivenza more uxorio. Ciò che rileva è, infatti, la circostanza che la donna abbia abbandonato la casa coniugale per trasferirsi a casa di un presunto amico in modo stabile, tanto da contribuire ogni mese alle spese dell’appartamento in cui si era trasferita.
Si precisa che la convivenza deve essere stabile.

  • Nel caso della nascita di un figlioavuto in una successiva unione familiare la Cassazione (sent. n. 2959/2017) ha ammesso la riduzione dell’assegnodivorzile in favore della ex moglie qualora il soggetto obbligato alleghi sopravvenuti oneri familiari che determinino concretamente un effettivo depauperamento delle sue sostanze.

Infine, si sottolinea, anche per rispondere alla cortese domanda della lettrice, che la spettanza dell’assegno divorzile non risente dell’esigua durata delle nozze.
Qualora, infatti, vi sia sproporzione tra le condizioni economiche dei coniugi, quello più debole può vedersi riconosciuto l’assegno a prescindere dalla durata del matrimonio, con precisazione che quest’ultima potrà incidere sul quantum dell’assegno medesimo (Cassazione ordinanza n. 2343/2017).

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