Avv. Patricia Russo – Question Time: Famiglia & Assicurazioni – Compagnia di Assicurazioni e responsabilità - Il Broker.it

Avv. Patricia Russo – Question Time: Famiglia & Assicurazioni – Compagnia di Assicurazioni e responsabilità

Patricia Russo

Si segnala una sentenza del 27 aprile 2017 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è pronunciato in relazione al rifiuto di indennizzo da parte di una Compagnia di Assicurazioni rispetto ad una richiesta danni a seguito dell’incendio occorso alla vettura dell’assicurato.
Nella fattispecie l’assicuratore sosteneva che la polizza, che non copriva l’incendio doloso, non fosse operativa in quanto non era stata individuata dai Vigili del Fuoco intervenuti la causa dell’incendio dell’auto né gli stessi avevano escluso la matrice dolosa da parte di ignoti.
Inoltre egli eccepiva di non essere tenuto all’indennizzo avuto riguardo alle condizioni generali di polizza (richiamate sinteticamente e non prodotte nell’intero contenuto) senza, però, provare la ragione dell’inoperatività della garanzia.
Il Tribunale ha affermato che parte attrice, avendo dimostrato l’avvenuto incendio con la produzione del rapporto dei Vigili del fuoco, aveva provato la sussistenza dei presupposti ai fini del riconoscimento dell’obbligo di indennizzo in capo alla Compagnia.
L’ipotesi prospettata dai Vigili circa la possibilità di un incendio doloso da parte di ignoti costituiva, invece, null’altro che una mera valutazione, non già una constatazione di fatto.
Inoltre, l’attore aveva depositato in giudizio il certificato attestante l’archiviazione del procedimento penale disposta dal GIP per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
Tutti gli elementi contrastano, dunque, con la posizione della Compagnia di Assicurazione secondo la quale esisterebbero elementi idonei a far ritenere doloso l’incendio.
Si evidenzia la condanna, ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., per responsabilità aggravata  inflitta alla Compagnia che ha svolto difese manifestamente infondate, ponendo alla base della propria tesi elementi “davvero troppo “deboli”, sotto il profilo giuridico e processuale, per poter giustificare una posizione di ferma resistenza al pagamento, ed anche ad ipotesi conciliative“.
Secondo il Tribunale il diritto di agire o resistere in giudizio ex art. 24 Cost. non va esercitato ad ogni costo, ma vanno sempre rispettati i principi di buona fede e lealtà processuale, evitando di resistere rispetto all’altrui pretesa al solo scopo di ritardare l’accertamento del diritto di chi agisce.
Va, pertanto, punito “il comportamento inutilmente defatigatorio tenuto dalla convenuta rispetto alle legittime aspettative di un contraente che stipula una polizza assicurativa nell’auspicio che, nel momento in cui si verificano eventi indennizzabili, la compagnia assicuratrice provveda al relativo indennizzo senza interpretare le circostanze di fatto in maniera solo ad essa favorevole, ossia nel senso di escludere l’operatività della polizza“.
Avv. Patricia Russo

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