L'Avv. Gian Carlo risponde: " Danno biologico permanente " - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo risponde: " Danno biologico permanente "

Soave

Domanda: Gentile Avvocato, mi può fornire alcuni chiarimenti sulla nuova normativa in tema di danno biologico permanente?

Risposta: La legge n. 124/2017 per il mercato e la concorrenza ha introdotto talune importanti novità in tema di sinistri stradali tra cui quella relativa al risarcimento del danno biologico in caso di lesioni di lieve entità.

Tali lesioni non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente se non sono suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, salvo il caso in cui esse siano oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni (es. cicatrici).

Con la nuova legge vengono, dunque, arginati tutti quelli orientamenti giurisprudenziali che avevano dato un’ampia lettura dell’art. 139 Codice delle Assicurazioni.

Si fa, in particolare, riferimento alla pronuncia del Tribunale di Rimini che, con sentenza n. 341/2017, ha affermato che sebbene sia da evitare l’accertamento dell’esistenza di lesioni di lieve entità basato solo su “supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi“, in ogni caso il loro risarcimento è possibile se alla base del riconoscimento vi è “una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale” non necessariamente ancorata ad accertamenti strumentali.

Detta pronuncia ha fatto seguito a quella della Suprema Corte che, con sentenza n. 18773/2016, aveva sancito la piena libertà del medico legale di individuare in sede di accertamento gli strumenti necessari ai fini della valutazione del danno, non dovendo necessariamente optare per gli accertamenti tramite immagini.

La legge citata ha, dunque, eliminato qualsivoglia interpretazione estensiva, ribadendo la necessità, salvo rare eccezioni, degli accertamenti clinici strumentali obiettivi.

Avv. Gian Carlo Soave.

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