L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Autovelox" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Autovelox"

Giancarlo Soave

Domanda: Gentile Avvocato, mi può fornire alcuni chiarimenti sulla nuova Direttiva Minniti?

Risposta: Si segnala la c.d. “Direttiva Minniti” emanata dal Ministero dell’Interno per chiarire alcuni dubbi interpretativi in relazione ai controlli elettronici della velocità tramite autovelox e la circolare del 7 agosto (n. 300/A/6045/17/144/520/3) con la quale il dipartimento Pubblica Sicurezza ha precisato ulteriori aspetti

della disciplina in materia.

Più precisamente è stato ribadito che gli autovelox devono essere visibili.

Nei luoghi in cui i controlli di velocità non sono frequenti e programmati, deve essere dato preavviso della presenza di autovelox mediante cartelli temporanei posizionati lungo la strada.

I controlli degli agenti devono essere svolti posizionando a terra un cartello di preavviso visibile a debita distanza dall’autovelox anche in presenza di segnaletica fissa.

Vi è dunque l’obbligo di doppia segnalazione.

L’auto di servizio delle forze dell’ordine presso la postazione di rilevamento elettronico della velocità non deve essere necessariamente visibile dagli automobilisti, ma gli agenti devono restare accanto all’autovelox ed indossare sempre la divisa.

Per quanto riguarda eventuali multe per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox va evidenziato che esse sono valide se gli apparecchi di controllo elettronico rispettino i requisiti richiesti dall’ordinamento.

Non sono, invece, valide se manca il certificato di taratura del misuratore.

La citata circolare del 7 agosto scorso ha precisato che non è sufficiente neppure il certificato qualora manchi il verbale periodico di verifica della perfetta funzionalità dell’autovelox.

Di tale verifica va dato atto anche nel verbale di infrazione.

Quando le forze dell’ordine ricevono in uso un autovelox nuovo o assoggettato alla taratura annuale devono attestarne la funzionalità su strada senza comminare sanzioni, verificando che esso attribuisca una velocità attendibile a tutti i veicoli in transito.

Infine, gli agenti accertatori devono altresì riportare le verifiche svolte in un apposito verbale e dare atto delle stesse nel verbale di infrazione notificato all’automobilista nel quale va specificato che la documentazione del test è depositata tra gli atti dell’ufficio al quale appartengono i suddetti agenti.

Avv. Gian Carlo Soave.

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