Compliance, Frodi, Assicurazioni e dintorni dell’Avv. Andrea Maura – DDL Concorrenza, polizze assicurative, mutui immobiliari e credito al consumo - Il Broker.it

Compliance, Frodi, Assicurazioni e dintorni dell’Avv. Andrea Maura – DDL Concorrenza, polizze assicurative, mutui immobiliari e credito al consumo

Il 14 agosto 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.189) la legge 4 agosto 2017, n. 124, ovvero la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, conosciuta sino ad oggi anche come “DDL Concorrenza”.
Il provvedimento, che entrerà in vigore il 29 agosto 2017, come ben sappiamo, contiene numerose e significative novità in campo assicurativo, tra le quali quelle in materia di polizze connesse all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo.
In particolare, le novità in questione (vedi comma 135 della Legge 124/2017) vanno ad incidere sul testo dell’art. 28 del D.l. n. 1 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 27 del 2012, del quale metteremo a confronto il testo ante riforma e quello post riforma, con alcuni brevi commenti, riservandoci di ritornare presto sull’argomento.

FORMULAZIONE ANTE DDL CONCORRENZAFORMULAZIONE POST DDL CONCORRENZANOTE
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibere dell’ISVAP di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell’IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l’offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all’erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall’istituto di credito e dall’intermediario finanziario.Il primo comma ha subito significative modifiche.
Prima del DDL si parlava solo delle polizze vita alla cui stipulazione le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari condizionavano l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo e della necessità di presentare al cliente i famosi due preventivi, fatta salva la libertà per il cliente di scegliere sul mercato la “sua” polizza.
Ora la norma parla di polizze ”tout court” (danni e vita), trovando applicazione anche qualora l’offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all’erogazione del mutuo o del credito.
La polizza presentata dal cliente dovrà, inoltre, avere i contenuti minimi richiesti dal finanziatore, qualora necessaria per ottenere il finanziamento o ottenerlo alle condizioni offerte.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’ISVAP definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1.
 
N.A.La formulazione del comma 2 rimane invariata.
2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all’atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall’istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale»;COMMA AGGIUNTO EX NOVO
Anche il comma 2 bis è ricco di novità.
Viene introdotto, infatti, il diritto di recesso a favore del cliente, che, in caso di recesso – qualora la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o ottenerlo alle condizioni offerte – potrà sostituirla con una “propria polizza”, avente i requisiti minimi già richiamati al comma 1.
La norma richiede, inoltre, un’informativa ad hoc al riguardo.
3. All’articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: “alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario” sono aggiunte le seguenti: “ovvero all’apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario”.
 
N.A.La formulazione del comma 3 rimane invariata.
3 bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell’ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all’intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull’ammontare complessivo.
 
COMMA AGGIUNTO EX NOVO
Il comma 3 bis introduce nuovi obblighi di “disclosure” in capo a banche, istituti di credito e intermediari finanziari.

Avv. Andrea Maura – @_andreamaura

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