Question Time & Assicurazioni - Risarcimento del danno per intervento chirurgico secondo contributo giugno - Avv. Patricia Russo - Il Broker.it

Question Time & Assicurazioni – Risarcimento del danno per intervento chirurgico secondo contributo giugno – Avv. Patricia Russo

Patricia Russo

Domanda: Gentile Avvocato in questi ultimi tempi ho assistito la mia unica zia che ha gravi problemi di salute. Recentemente ha subito un intervento che è stato purtroppo inutile. Può chiedere il risarcimento del danno? Anna L.
Risposta: Gentile Signora Anna mi dispiace molto per la salute della Sua cara zia.
Mi pare di comprendere che la richiesta di risarcimento del danno sia per l’intervento chirurgico che si è rivelato inutile. La materia è piuttosto delicata e per rispondere in modo appropriato bisogna avere il quadro completo della situazione.
A riguardo Le segnalo una sentenza della Corte di Cassazione – n. 29053/2017 – che ha escluso la responsabilità del medico per un intervento che si è rivelato non necessario considerata “l’equivocità diagnostica”.
Più precisamente stante il complesso quadro diagnostico, non sono stati ravvisati profili di colpa professionale per imperizia in capo a due sanitari condannati in primo grado per lesioni colpose a danno del paziente ed assolti in secondo grado.
Nella fattispecie è stato contestato ai medici dell’equipe chirurgica l’avere eseguito un intervento nonostante la diagnosi e le condizioni del paziente non lo giustificassero.
In primo grado sono emersi profili di colpa professionale in capo ai sanitari per non avere ulteriormente indagato sulla natura della patologia “in presenza di elementi diagnostici non univoci e comunque inidonei a giustificare l’opzione chirurgica, tenuto conto che non si verteva in ipotesi di urgenza terapeutica“.
In secondo grado è stato, invece, evidenziato che gli accertamenti eseguiti non avevano fornito “evidenze tali da escludere la indicazione per l’opzione chirurgica” escludendo così profili di colpa professionale per imperizia a carico dei sanitari.
La difesa di parte civile ha impugnato la sentenza sostenendo carenza ed illogicità manifesta di motivazione, nonchè travisamento della prova circa le conclusioni del giudice di appello, in totale contrasto con gli esiti della perizia.
Secondo la Suprema Corte la sentenza è corretta: il giudice di appello “ha fatto corretto uso dei principi che regolano l’accertamento della responsabilità sanitaria nel processo penale, argomentando, con ragionato e non contraddittorio articolato motivazionale, oltre le valutazioni dei consulenti tecnici“.
Se è certo che l’intervento “si rivelò sostanzialmente inutile nella prospettiva, paventata dai sanitari, di formazione tumorale nel colon del paziente, di talché allo stesso derivò la lesione rappresentata dalla ferita conseguente all’intervento con esito cicatriziale e conseguenze dolorabilità e indebolimento dell’area addominale” i giudici hanno correttamente “enucleato la ricorrenza della indicazione terapeutica” evidenziando la situazione in cui versava il paziente. La valutazione dell’equipe sanitaria è avvenuta in una situazione di “equivocità diagnostica che avrebbe dovuto comunque essere sciolta” per cui è corretto escludere qualsivoglia imperizia a carico dei medici che si sono determinati ad effettuare una scelta chirurgica considerato di non potere escludere una patologia più grave.
Avv. Patricia Russo 
FONTE: IL BROKER

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