L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Multa e semaforo rosso" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Multa e semaforo rosso"

Domanda: Multa e semaforo rosso. 
Risposta: La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11574/2017, ha stabilito che non spetta all’Amministrazione provare che siano state adottate particolari cautele nell’installazione di apparecchi posizionati ai semafori per rilevare il passaggio con il rosso, in quanto non prescritto dalla normativa.
Nella fattispecie è stata, quindi, accolta l’impugnazione del Comune avverso la sentenza che aveva annullato il verbale di accertamento elevato dagli agenti di Polizia ad un trasgressore, in quanto il dispositivo “Vista Red” installato al semaforo risultava non in regola.
Al contrario spetta al trasgressore provare errori o malfunzionamenti e smentire le immagini che mostrano l’infrazione ed il verbale di collaudo redatto al momento del montaggio dell’apparecchio.
Secondo la Cassazione “in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada, né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso”.
L’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica sussiste fino a che non siano accertati, in base a circostanze allegate e provate dall’opponente, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso o situazioni ostative al suo regolare funzionamento.
Secondo la Suprema Corte ha, dunque, errato il giudice di appello ritenendo a carico dell’Amministrazione l’onere di provare che in fase di montaggio del sistema fosse stata posta attenzione circa l’idoneità delle strutture di sostegno in relazione alle condizioni di impiego, nonché circa le modalità di posizionamento ed ubicazione, ciò costituendo, secondo il giudice del merito, gli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria.
L’elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la documentazione fotografica dell’infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata, mentre è onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare la ragione per cui l’apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti di installazione o funzionamento previsti nel decreto di omologazione, nonché come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione.
Avv. Gian Carlo Soave.

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