Question Time & Assicurazioni - Ancora sulla responsabilità medica - Avv. Patricia Russo - Il Broker.it

Question Time & Assicurazioni – Ancora sulla responsabilità medica – Avv. Patricia Russo

Patricia Russo

Per ottenere il risarcimento del danno da responsabilità medica il paziente può esperire azione legale sia nei confronti del medico e della Compagnia di Assicurazioni sia della struttura sanitaria presso la quale ha ricevuto le cure.
Qualora la struttura sanitaria – che risponde a titolo di responsabilità contrattuale -venga condannata al risarcimento del danno può esercitare azione di rivalsa nei confronti del medico curante che abbia agito con dolo o colpa grave.
La struttura dovrà, quindi, prima provvedere a risarcire il paziente danneggiato in base al titolo giudiziale o stragiudiziale e poi potrà esercitare l’azione di rivalsa verso il medico nel limite di decadenza di un anno dall’avvenuto pagamento
Qualora il sanitario non sia stato parte del giudizio contro la struttura sanitaria o contro la Compagnia, la decisione all’esito del procedimento non fa stato nel giudizio di rivalsa, né può essergli opposta l’eventuale transazione.
In caso di accoglimento della richiesta di danno nei confronti della struttura sanitaria privata, la rivalsa – per singolo evento ed in caso di colpa grave – non può superare il triplo del valore del reddito professionale percepita dal medico nell’anno (o in quello precedente o successivo) in cui ha avuto inizio la condotta che ha causato l’evento dannoso.
Detto limite non opera nei confronti del medico che svolge la professione al di fuori della struttura sanitaria o, seppure al suo interno, in regime libero professionale, né qualora si avvalga della struttura nell’adempimento di un proprio obbligo contrattuale con il paziente.
In ipotesi di accoglimento della richiesta di risarcimento proposta nei confronti di una struttura sanitaria pubblica, il medico può essere sottoposto ad azione di responsabilità amministrativa per dolo o colpa grave.
Circa la quantificazione del danno si precisa che esso non possa essere superiore, in caso di colpa grave, al triplo del valore maggiorato della retribuzione lorda o del corrispettivo che il sanitario ha percepito nell’anno (o in quello precedente o successivo) in cui ha avuto inizio la condotta che ha causato l’evento dannoso
Inoltre – in caso di responsabilità amministrativa – il sanitario per tre anni non potrà ricoprire incarichi professionali superiori a quelli già ricoperti.
Avv. Patricia Russo
FONTE: IL BROKER

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