L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "danno da fermo tecnico" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "danno da fermo tecnico"

Domanda: Come e quando è liquidabile il danno da fermo tecnico? 
Risposta: La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13718/2017, ha stabilito che il danno da fermo tecnico, consistente nell’indisponibilità del veicolo durante il tempo necessario per ripararlo, va allegato e provato da chi ne invoca il risarcimento sia come danno emergente che come lucro cessante.
Nella fattispecie, relativa ad un sinistro stradale, il ricorrente censura la sentenza impugnata in punto mancata liquidazione del danno da “sosta tecnica”: i giudici, infatti, hanno ritenuto dover essere detto danno oggetto di specifica dimostrazione, non potendosi ritenere esistente per il solo fatto che il veicolo non possa circolare in quanto in riparazione.
Il ricorrente sostiene, invece, la necessità di prova specifica solo nel caso in cui il pregiudizio si configuri come danno emergente ma non qualora venga richiesto quale lucro cessante. In tale ipotesi il danno dovrebbe essere risarcito quale conseguenza automatica dell’incidente.
Per la Cassazione il motivo è infondato.
Secondo un orientamento più risalente della Suprema Corte il danno da fermo tecnico sarebbe liquidabile in via equitativa, a prescindere quindi dalla prova del pregiudizio subito, rilevando solo il fatto che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo e a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.
Più di recente, secondo gli Ermellini, il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato va allegato e dimostrato provando la spesa sostenuta per avere un mezzo sostitutivo o la perdita dell’utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso.
Nel nostro ordinamento il risarcimento è subordinato alla sussistenza di un concreto pregiudizio della sfera giuridica patrimoniale o non patrimoniale del richiedente.
L’orientamento più risalente applica, dunque, in maniera non corretta l’art. 1226 c.c. che prevede la liquidazione equitativa del danno a condizione che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare, nel suo preciso ammontare, il danno di cui è provata la sussistenza.
Chi chiede il risarcimento da fermo tecnico deve, quindi, allegare e dimostrare il danno derivante dall’indisponibilità del veicolo durante il tempo necessario per la riparazione, provando la perdita subita dal suo patrimonio a causa della spesa sostenuta per avere un mezzo sostitutivo (danno emergente) o il mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l’uso del veicolo (lucro cessante).
Avv. Gian Carlo Soave.

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