"Question Time: Famiglia & Assicurazioni" - Avv. Patricia Russo - Biotestamento - Il Broker.it

"Question Time: Famiglia & Assicurazioni" – Avv. Patricia Russo – Biotestamento

Patricia Russo

Facendo seguito all’articolo sulla responsabilità medica, c.d. Legge Gelli, ritengo utile evidenziare come le tematiche ivi trattate debbano coordinarsi con quelle sul Biotestamento specie in punto responsabilità del sanitario nell’eventualità in cui il paziente decida di non farsi curare.
Il Disegno di Legge sul Biotestamento, approvato dalla Camera ed ora in attesa di essere discusso al Senato, regola il tema del consenso informato, prevedendone modalità e revoca, legittimazione ad esprimerlo e riceverlo ed introduce il diritto del paziente di dichiarare le proprie volontà sui trattamenti sanitari.
Assume, dunque, rilievo la relazione di cura medico/paziente – avente quale presupposto il consenso informato di quest’ultimo – nella quale possono essere coinvolti anche i familiari, il partner dell’unione civile, il convivente o una persona di fiducia dello stesso.
Il soggetto ha diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile su diagnosi, prognosi, benefici/rischi degli accertamenti diagnostici, dei trattamenti sanitari e delle alternative, sulle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Egli può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ed indicare i familiari o una persona di fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece. Il rifiuto e/o la rinuncia e l’eventuale indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo elettronico.
La persona maggiorenne e capace di intendere e volere ha diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia – o singoli atti del trattamento stesso – nonché quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, comprese la nutrizione e l’idratazione artificiali. Laddove possibile, il consenso deve avere forma scritta; qualora le condizioni fisiche del paziente non lo permettano, esso dovrà essere manifestato a mezzo videoregistrazione o con altri dispositivi idonei allo scopo.
L’accettazione, la revoca ed il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Al paziente è sempre riconosciuta la possibilità di modificare la propria volontà. Il rifiuto o la rinuncia al trattamento sanitario non possono comportare l’abbandono terapeutico.
Circa la manifestazione del consenso informato da parte di minori o di persona incapace esso “è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno”. In assenza di disposizioni anticipate di trattamento, se il rappresentante legale del minore, dell’incapace o l’amministratore di sostegno rifiuti le cure proposte contro il parere del medico, la decisione spetta al giudice tutelare.
Sono introdotte dal Decreto le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) – che possono essere redatte per atto pubblico o scrittura privata – in forza delle quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di decidere autonomamente, può manifestare le proprie idee in tema di cure e trattamenti, indicando anche una persona di fiducia che lo rappresenti nel rapporto con medici e strutture.
Dette disposizioni sono vincolanti, ma possono essere disattese se non corrispondenti alla condizione clinica del paziente o in caso di terapie nuove con possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Sono revocabili, in casi di urgenza ed emergenza, con dichiarazioni verbali alla presenza di due testimoni o videoregistrate da un medico.
Il medico deve rispettare la volontà del paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo: ne consegue che egli è esente da ogni responsabilità civile o penale.
Si parla, dunque, di ‘irresponsabilità” del medico per le scelte del malato. Non sarà, comunque possibile praticare al paziente, neppure su esplicita richiesta, trattamenti sanitari contrari a norme di legge o non rispettosi della deontologia professionale o delle buone pratiche clinico- assistenziali.
Poiché non sono previsti “obblighi professionali” del medico egli può rifiutarsi di “staccare la spina” al malato. Se la decisione del paziente va contro le convinzioni del medico, questi dovrà continuare a farsi carico delle cure del malato ed attendere la sostituzione di un collega nell’assistenza. Le strutture sanitarie devono garantire che le previsioni di legge trovino attuazione.
Il medico deve, comunque, cercare di alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal sanitario. Pertanto viene garantito il ricorso alla terapia del dolore e l’erogazione di cure palliative.
Il decreto disciplina la possibilità di prevedere una “pianificazione condivisa delle cure”.
In caso, dunque, di una evoluzione delle conseguenze di una patologia (cronica o invalidante) o con prognosi infausta, il personale sanitario deve attenersi a quanto stabilito nella pianificazione stessa se il paziente non è in grado di prestare il proprio consenso.
Su richiesta del paziente o su suggerimento del sanitario, la pianificazione può essere aggiornata rispetto alla progressiva evoluzione della malattia.
Avv. Patricia Russo

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