Avv. Gian Carlo Soave risponde: "omissione di soccorso" - Il Broker.it

Avv. Gian Carlo Soave risponde: "omissione di soccorso"

Domanda: Mi fornisce chiarimenti sull’omissione di soccorso in un sinistro stradale?
Risposta: La Corte di Cassazione, con sentenza n.11751/2017, ha confermato la condanna a dieci mesi di reclusione per un uomo coinvolto in un sinistro, dapprima fermatosi, ma poi allontanatosi senza consentire l’identificazione sua e del suo veicolo.
L’art. 189 comma 6 C.d.S. prevede che in caso di incidente stradale con danno alle persone, i soggetti coinvolti hanno l’obbligo di fermarsi. Chi non vi ottempera commette reato, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni. Nell’articolo vi rientrano anche le ipotesi in cui la sosta vi sia, ma solo momentanea.
Nella fattispecie l’imputato tenta di difendersi sostenendo di aver invitato con un cenno l’altro conducente ad allontanarsi insieme per spostarsi in modo da non intralciare la circolazione; dopo essersi allontanato, però, non aveva più visto l’altra persona.
La Cassazione ha precisato che “il bene giuridico tutelato dalla norma attiene alla necessità di accertare le modalità del sinistro e di identificare coloro che ne siano coinvolti”.
Pertanto, integra il reato “anche la condotta di chi effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo, dovendo la sosta durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime attività di indagine”.
Secondo la Suprema Corte non rileva, dunque, l’inconsapevolezza dell’automobilista in relazione alla lesione dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro, in quanto il reato punito ex art. 189 comma 6 C.d.S. sussiste anche in presenza di dolo eventuale “che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio”.
Avv. Gian Carlo Soave.

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