L'Avv. Gian Carlo Soave risponde:"Scout Speed (parte seconda)." - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde:"Scout Speed (parte seconda)."

Domanda: Scout Speed (parte seconda). 
Risposta: Si segnalano alcune pronunce della giurisprudenza di merito in relazione alla necessità o meno della preventiva segnalazione dello scout speed.
Il Giudice di Pace di Belluno, con sentenza n. 146/2016, ha annullato il verbale elevato dalla polizia municipale per violazione dei limiti di velocità, affermando che è da ritenersi “vessatorio” lo scout speed montato sul veicolo dei vigili o della stradale non segnalato nè visibile, in quanto effettua un accertamento che elude le garanzie dei conducenti.
Ciò in quanto il Decreto del Ministero dei Trasporti del 15.08.2007 ha introdotto la modalità di misurazione della velocità “a inseguimento” che necessita, però, l’immediata contestazione dell’infrazione al trasgressore.
Lo scout speed pone, infatti, una questione di differenza di trattamento rispetto agli accertamenti effettuati con autovelox. Pertanto, pur riconoscendo l’efficacia dello strumento, va tenuto presente che la giurisprudenza di legittimità impone di indicare anche nel verbale se la velocità sia stata misurata da una postazione fissa o mobile (Cass. n. 5997/14).
Non si pone, invece, né una questione di privacy – poichè la telecamera dello scout speed non riprende le persone a bordo -né di disparità tra auto e moto – sulla scorta del fatto che queste ultime non sarebbero identificabili quando viaggiano frontalmente rispetto alla vettura delle Forze dell’Ordine non avendo la targa sul davanti – rientrando nella discrezionalità della P.A. la scelta delle modalità di accertamento.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 654/2016, ha ritenuto nulle le multe elevate con lo scout speed in difetto di presegnalazione con appositi cartelli stradali che avvisino gli automobilisti della possibilità del rilevamento automatico delle infrazioni, stante il contrasto tra il sopra citato decreto 2007 e l’art. 142 comma 6-bis C.d.S. che prevede che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.
Anche il Giudice di Pace di Reggio Emilia, con sentenza n. 722/2016, ha stabilito che l’eccesso di velocità rilevato grazie allo scout speed richiede la contestazione immediata.
In senso contrario il Tribunale di Rovigo che, con sentenza n. 1023/2016, ha accolto il ricorso del Comune contro le multe annullate dal Giudice di Pace ritenendo che con il termine “dinamico” – di cui al suddetto Decreto Ministero dei Trasporti 15.08.2007 – vada inteso ogni strumento di rilevazione non statico, sia che la rilevazione avvenga da dietro che di fronte.
 
 Avv. Gian Carlo Soave.

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