L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "mancato pagamento del premio" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "mancato pagamento del premio"

Soave

Domanda: Mancato pagamento del premio 
Risposta: La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26104/2016, ha stabilito che se il sinistro si verifica quando la polizza assicurativa è scaduta, si ha comunque copertura se è accaduto nei successivi quindici giorni di tolleranza, a prescindere dal momento del pagamento del premio.
La risoluzione del contratto opera, infatti, non già dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di rispetto.
Nella fattispecie, il legale rappresentante di una s.r.l. aveva concluso con la Compagnia di Assicurazioni una polizza di responsabilità civile, ma l’incidente sul lavoro che aveva causato la morte di un operaio era avvenuto due giorni dopo la scadenza della polizza.
Il titolare veniva, pertanto, condannato per omicidio colposo nonché al versamento alle parti civili e all’Inail di una provvisionale.
Egli decide quindi di ricorrere per ottenere l’accertamento della validità ed efficacia della polizza e, conseguentemente, per essere tenuto indenne dalla Compagnia dalle pretese risarcitorie dei terzi.
La Suprema Corte accoglie il motivo volto a far ritenere l’ultrattività della polizza, considerate le condizioni di polizza e la giurisprudenza di legittimità che ha affermato “che il mancato pagamento, da parte dell’assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell’art 1901, secondo comma, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e, cioè, di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo”.
Avv. Gian Carlo Soave.

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