L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Alcoltest" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Alcoltest"



Domanda: Alcoltest. 
Risposta: La Corte di Cassazione, con sentenza n. 49236/2016, ha stabilito l’obbligo degli agenti di polizia – pur in presenza del rifiuto del conducente di sottoporsi all’alcoltest – di avvisare il trasgressore della facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia. L’avvertimento opera sia quando il test dell’etilometro viene avviato sia in caso di rifiuto.
 Nella fattispecie, evidenziando che il giudice d’appello aveva affermato non sussistere l’obbligo di avviso nell’ipotesi in cui il conducente rifiuti di sottoporsi all’accertamento strumentale, il ricorrente sosteneva di non essere stato avvisato comunque considerato che egli si era, infine, sottoposto al test, seppure con tentativi non andati a buon fine.
 Gli Ermellini osservano che, sulla base della testimonianza del verbalizzante, doveva ritenersi accertato nel caso in oggetto, l’adempimento di tutti gli obblighi di legge.
 In via istruttoria era emerso che l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore era stato dato verbalmente al trasgressore, anche se poi il test non era stato correttamente eseguito, in quanto il conducente, inspirando e non soffiando nell’idoneo strumento, aveva impedito l’attivazione del meccanismo di accertamento spirometrico.
 Si evidenzia, a riguardo, una pronuncia delle Sezioni Unite, sentenza n. 5396/2015, secondo la quale l’avvertimento del diritto all’assistenza difensiva è riferibile anche agli accertamenti mediante spirometro eseguiti dalla polizia giudiziaria sul tasso alcolemico del conducente di un veicolo.
 L’avvertimento va dato solo quando l’organo di polizia ritenga di desumere un possibile stato di alterazione del conducente, che evidenzia lo stato di ebbrezza “prima di procedere” all’accertamento mediante etilometro.
 Il diritto ad essere avvertito dell’assistenza difensiva sorge quando i verbalizzanti decidono di procedere all’accertamento strumentale, invitando il conducente a sottoporsi alle prove spirometriche. L’avvertimento è, dunque, presupposto necessario della procedura, indipendentemente dall’esito della stessa e dalle modalità con le quali il test venga concretamente effettuato.
 Secondo la Suprema Corte “l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. c.p.c., deve essere rivolto dagli organi di Polizia stradale al conducente del veicolo, nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia, con la richiesta di sottoporsi al relativo test; tale avvertimento deve essere dato anche in caso di rifiuto alla effettuazione dell’accertamento da parte dell’interessato”.
 
Avv. Gian Carlo Soave.

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