L'Avv. Gian Carlo Soave risponde:"Alcooltest e strada privata" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde:"Alcooltest e strada privata"

Domanda: Alcooltest e strada privata.
Risposta: Si segnala la pronuncia del Tribunale di Fermo che, con sentenza n. 918/2016, ha stabilito che non costituisce reato il rifiuto di sottoporsi all’accertamento ex art. 186 comma 7 C.d.S. su strada privata.
Nella fattispecie alcuni giovani in stato di ebbrezza, che guidavano su strada privata per raggiungere la strada principale, venivano fermati dalla polizia per essere sottoposti all’esame dell’etilometro, ma uno di essi si rifiutava affermando di trovarsi su strada privata.
Veniva, dunque, emanato decreto penale al quale si opponeva la difesa del ragazzo sostenendo l’applicabilità del Codice della Strada solo su “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”, con esclusione di quelle destinate alla circolazione ma non di uso pubblico.
La guida in stato di ebbrezza ed il relativo obbligo di sottoporsi ad alcooltest, nonché il rifiuto di sottoporsi a detto controllo, attengono alla circolazione dei veicoli: sono configurabili come reati se è applicabile il Codice della Strada e, dunque, se la circolazione ha luogo su strada o area pubblica come previsto dallo stesso.
Poiché la strada era privata e percorsa da pochi frequentatori “uti singuli”, non sono applicabili le sanzioni del suddetto codice – comprese quelle penali – per violazione del principio di legalità, per difetto di legittimità degli organi di polizia a chiedere gli accertamenti del tasso alcolico e per la legittimità del rifiuto.
Il giovane è, quindi, stato assolto dall’imputazione ex art.186 comma 7 C.d.S. “perché il fatto non sussiste”, in quanto avvenuto su strada privata non soggetta ad uso pubblico “e pertanto fuori dall’area di controllo finalizzato alle contestazioni previste dal codice della strada”.
Il Tribunale di Fermo, avendo riguardo all’orientamento della Cassazione in materia, ha precisato che le norme del Codice della Strada “trovano diretta applicazione in relazione alla circolazione dei veicoli sulle strade aperte al pubblico transito, mentre assumono unicamente il valore di criteri e canoni di diligenza e prudenza, in relazione allo spostamento di veicoli all’interno di aree private non aperte alla pubblica circolazione”.
Avv. Gian Carlo Soave

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