L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Maestro di sci" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Maestro di sci"


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Domanda.
Quali sono le conseguenze civili e penali e su chi ricade la responsabilità se, sciando o durante una lezione di sci, subisco un infortunio?
 
Risposta.
 
RESPONSABILITA’ CIVILE
La sentenza n. 1565/2013 del Tribunale di Tivoli tratta della responsabilità del maestro di sci e della ripartizione dell’onere probatorio tra le parti, ripercorrendo gli ultimi arresti giurisprudenziali sia di legittimità che di merito.
In particolare, il caso posto all’attenzione del giudicante coinvolgeva una ragazza che, durante una lezione di sci, cadeva su una pista, riportando una distorsione del ginocchio ed una lesione dei legamenti.
Il Tribunale preliminarmente rilevava come, in tema di responsabilità professionale degli insegnanti e delle scuole, la Cassazione, dapprima con la sentenza SS.UU. n. 9346/2002 e poi sempre a SS.UU. con la sentenza 577/2008 affermava che ” nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale …. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso della svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante” ed inoltre “…ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.
Il Giudice, sempre ripercorrendo la giurisprudenza della Suprema Corte, rilevava come la semplice iscrizione e frequentazione di un corso sono elementi idonei a provare – anche in via presuntiva – l’esistenza di un rapporto contrattuale che determini l’assunzione dell’obbligazione di vigilare anche sulla sicurezza e sull’incolumità degli allievi e poi, proseguendo nell’analisi della sentenza della Corte di Cassazione n. 2559/2011 sulla responsabilità della scuola di sci, chiariva che “compete alla Scuola di Sci provare che le lesioni subite dall’allievo iscritto ad un corso organizzato dalla scuola sono state conseguenza di un fatto alla stessa non imputabile; se la prova manchi e la causa della caduta resti ignota, il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative del fatto siano subite da chi abbia oggettivamente assunto la posizione di inadempiente e non del creditore della prestazione”.
Il caso in esame, giunto all’attenzione della Corte di Cassazione (sent. 3612/2014), riguarda un incidente subito da un minore, verificatosi durante una lezione di sci collettivo.
Il ragazzo aveva perso l’equilibrio, cadendo indietro e si era sostanzialmente seduto sulle code degli sci, senza che gli attacchi di sicurezza potessero scattare ed aprirsi.
Da ciò era derivata la frattura della tibia.
I genitori (evidentemente mal consigliati) avevano pertanto convenuto in giudizio sia il maestro che la scuola di sci. Dopo il rigetto della domanda in primo e secondo grado, essi si rivolgono alla Cassazione che svolge le seguenti considerazioni.
L’affidamento di un minore ad una scuola di sci perché gli siano impartite lezioni – il che concretizza la ricorrenza di un contratto – comporta a carico della scuola l’assunzione di obbligazioni di protezione volte a garantirne l’incolumità dell’allievo. Ed è anche ovvio che, per quanta cautela il maestro di sci possa predisporre, è pur sempre possibile che l’allievo cada, e ciò per l’intrinseca natura dell’attività che la scuola è richiesta di svolgere e anche perché costituisce dato di comune esperienza che non è possibile imparare a sciare senza incappare mai in cadute.
Sulla base di tali dati, da un lato, sarebbe erroneo assumere che, per il solo fatto della caduta, la scuola sia responsabile delle lesioni riportate dall’allievo; dall’altro che, essendo una caduta altamente probabile – tale quindi da essere considerata come un rischio accettato –, delle lesioni subite dal minore la scuola non debba mai rispondere.
Si tratterà, invece, di stabilire se la scuola ed il maestro abbiano adempiuto le obbligazioni volte a garantire la sicurezza dell’allievo, tenuto, in ogni caso, conto delle peculiarità dell’oggetto del contratto (v. anche Cass.3.2.2011 n. 2559).
Il problema è quello della distribuzione degli oneri probatori se, cioè, debba la scuola provare di aver fatto quanto doveva per salvaguardare la sicurezza (relativa) dell’allievo, con la conseguenza che l’incidente non possa essere imputato alla stessa o al maestro della cui azione risponde o se debba l’allievo (e, per lui, chi ne ha la potestà genitoriale) provare l’inadempimento della scuola.
Secondo la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio previsto dall’art. 1218 c.c. (Cass. 3.3.2010 n. 5067; nello stesso senso Cass.20.4.2010 n. 9325).
Su tale base, quindi, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte; mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
Ed anche nell’ipotesi in cui sia dedotto, non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza), gravando, ancora una volta, sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (S.U. 30.10.2001, n.13533).
Dal vincolo negoziale sorto a seguito dell’accoglimento della domanda di iscrizione all’istituto scolastico e dalla conseguente ammissione dell’allievo alla scuola sorge, infatti, a carico del medesimo istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso.
Nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche l’insegnante assume, quindi, uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona (Cass. 3.3.2010 n. 5067; Cass. 18.11.2005 n. 24456).
Nel caso in esame, la Cassazione ha censurato la sentenza della Corte d’Appello che (davvero incredibilmente) aveva ritenuto che dell’inadempimento dovesse dar prova il creditore della prestazione (cioè il minore danneggiato) e che si trattasse di responsabilità da fatto illecito.
Tuttavia, anche modificando il titolo della responsabilità, l’esito della controversia non è cambiato in quanto nel caso in esame era rimasto accertato che il minore aveva perso l’equilibrio cadendo indietro e si era sostanzialmente seduto sulle code degli sci, senza che gli attacchi di sicurezza potessero scattare ed aprirsi e ciò valeva ad escludere tanto la responsabilità del maestro quanto quella della scuola.
 
Ricapitolando:
1. tra l’allievo e la scuola di sci si instaura una obbligazione contrattuale;
2. grava pertanto sulla scuola e sul maestro l’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
3. l’apprendimento dello sci implica delle cadute;
4. il fatto che l’alunno sia caduto e si sia fatto male non genera sempre una responsabilità della scuola; occorre accertare la violazione o meno degli obblighi di protezione nel caso concreto;
5. nel caso in cui la causa della caduta sia imputabile al maestro oppure rimanga ignota, tanto la scuola quanto il maestro sono tenuti a risarcire il danno.
 
RESPONSABILITA’ PENALE
 
TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE PENALE, sentenza 1 aprile 2016 n. 663.
Incombe sul gestore di impianti sciistici l’obbligo di recintare o comunque proteggere il bordo esterno della pista laddove, in considerazione della conformazione del tracciato, della battitura fino all’orlo e delle condizioni ambientali presenti, vi sia pericolo di uscita (nella specie, il gestore è stato condannato per la morte di un minore che, scendendo lungo il percorso di una strada forestale adibita a pista di slittino, uscendo dal ripido tracciato ghiacciato privo di protezione laterale, impattava contro un ostacolo e cadeva nell’adiacente scarpata, riportando a causa dell’urto, lesioni mortali). (1)
Risponde del reato di omicidio colposo il maestro di sci che accompagni un proprio allievo inesperto su una pista di slittino la cui pericolosità sia a lui nota ove il minore si procuri lesioni mortali (nella specie, la posizione di garanzia del maestro di sci deriva dal contratto di insegnamento della pratica dello sci e, in ogni caso, dal “contatto sociale” instaurato con il minore e perdurante per tutto il periodo dell’affidamento, entrambe fonti dell’obbligo di porre in essere le necessarie cautele per garantire l’incolumità del minore). (2)
Il Tribunale di Bolzano condanna a un anno e tre mesi di reclusione ciascuno il maestro di sci e i due responsabili di un impianto della Val Pusteria per la morte di un 14enne, che nel marzo del 2012, mentre scendeva con uno slittino lungo la pista della “Croda Rossa”, usciva dal tracciato e precipitava lungo un ripido pendio impattando, infine, contro uno o più ostacoli non meglio identificati. 
La sentenza di primo grado ha accertato la penale responsabilità (per il reato p. e p. dall’art. 589 c. 1 c.p.) in capo al maestro di sci affidatario del minore (che lo aveva accompagnato a slittare insieme ad altri ragazzini al termine di una giornata di lezioni), all’amministratore delegato della società gestrice la pista da slittino (insistente lungo il percorso di una strada forestale) e al responsabile per la sicurezza del medesimo tracciato.
Plurimi e gravi gli addebiti rivolti al maestro di sci per non aver predisposto le necessarie cautele idonee a garantire l’incolumità dell’allievo nell’esercizio di una pratica, di cui non aveva alcuna esperienza, lungo una pista ritenuta pericolosa (ciò in violazione sia del contratto di insegnamento stipulato con la madre della vittima, che, più in generale, del “contatto sociale” instaurato direttamente con il minore e perdurante per tutto il periodo di affidamento).
Circa l’imputazione ascritta al responsabile dell’impianto, la pronuncia ribadisce il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui la colpa del gestore e del personale delegato consiste nell’omessa predisposizione di ogni presidio atto a prevenire pericoli atipici, anche esterni alla pista, ai quali lo sciatore può andare incontro attesa la particolare conformazione dei luoghi (in specie, vi era l’obbligo per il gestore di recintare un punto della pista giudicato “insidioso” in ragione della configurazione e pendenza del tracciato, della battitura sino all’orlo e delle condizioni ambientali presenti).
 
RISARCIMENTO DANNI DA ILLECITO EXTRACONTRATTUALE (SCONTRO TRA SCIATORI)
 
In caso di scontro tra sciatori sussiste l’integrale responsabilità dello sciatore che proviene da monte se ha violato l’obbligo di scegliere la traiettoria in modo da evitare interferenze con le traiettorie seguite dallo sciatore a valle, come imposto dal c.d. «decalogo dello sciatore» che costituisce il compendio delle norme di comune prudenza che devono essere seguite nella pratica sciatoria e che sono ora tipizzate dal legislatore nella Legge n. 363/03; la previsione di cui all’art. 19 l. cit., in tema di presunzione di pari responsabilità, non è applicabile al caso in cui la colpa di uno degli sciatori deve ritenersi accertata con certezza.
 
Avv. Gian Carlo Soave.

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