L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Danno al pedone ed insidia stradale" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Danno al pedone ed insidia stradale"

Domanda: Pedone e insidie stradali
Risposta: La Cassazione, con sentenza n. 17625/2016, ha stabilito che non grava sul pedone l’onere di dimostrare la pericolosità della strada o del luogo in cui è avvenuta la caduta per ottenere il ristoro del danno.
La giurisprudenza prevalente ritiene non dovuto il risarcimento se la caduta sia avvenuta a seguito di una distrazione o negligenza del soggetto, nonostante le eventuali pessime condizioni del manto stradale.
Il risarcimento dei danni subiti è ammissibile in caso di “insidia” e/o “trabocchetto” ovverosia quando la buca non era visibile né se ne poteva prevedere l’esistenza nonostante l’uso dell’ordinaria diligenza.
Il pedone ha, pertanto, l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza di una buca sul manto stradale, l’avvenuta caduta – mediante certificati medici ed eventuali testimoni – nonché il nesso di causalità tra caduta e danni.
Il Comune, invece, per evitare di dovere corrispondere il risarcimento del danno, ha l’onere di dimostrare che non vi era pericolosità nella strada e che la caduta è dipesa da colpa del danneggiato il quale avrebbe potuto evitare il pericolo con l’ordinaria diligenza.
Avv. Gian Carlo Soave.

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