Le Frodi in Assicurazioni - Marco Contini. I Social Network e l’utilizzo in sede giudiziale delle informazioni nei casi di frode assicurativa : Facebook - Il Broker.it

Le Frodi in Assicurazioni – Marco Contini. I Social Network e l’utilizzo in sede giudiziale delle informazioni nei casi di frode assicurativa : Facebook

Oggi come oggi l’utilizzo dei Social Network è diventato prassi comune. Ognuno di noi in maniera del tutto volontaria inserisce all’interno delle piattaforme più conosciute ( Facebook, Linkedin, Instagram , Twitter) una enorme mole di dati, fotografie e altro materiale . Il tutto spontaneamente. La nostra vita oggi come oggi è tracciata , individuabile e siamo noi che decidiamo cosa e quanto e come scrivere o fornire a tutti parti della nostra esperienza quotidiana.
Senza renderci conto che i primi a violare la nostra privacy, forse anche inconsapevolmente, siamo noi stessi.
In materia di frodi assicurative è da tempo aperto il dibattito tra le imprese se , quanto e come sia possibile poter utilizzare in sede giudiziale quanto acquisibile direttamente dai profili Facebook, per esempio , di persone che per diversi ruoli impattano nell’ambito di sinistri che vengono evidenziati dalle procedure antifrode come sospetti.
E’ possibile o meno portare in giudizio, civile o penale che sia , fotografie o elementi postati all’interno delle pagine Facebook, ovviamente in libera consultazione ?
Sappiamo bene che all’utente finale è lasciato il compito di rendere il proprio profilo sul social network per definizione il più restrittivo possibile: cosi come è anche vero che tale profilo può rimanere aperto a tutti, anche a coloro che non sono inseriti all’interno della cerchia delle cosi dette “ amicizie”.
Va da se che quindi potendo visionare il profilo di una persona si possono analizzare le sue fotografie, avere indicazioni di luoghi vissuti o dove lo stesso si è recato e con chi. Insomma una spaccatura visibile della propria vita quotidiana.
Interessante in questo senso sapere che esiste una sentenza del 13 Giugno 2013 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere , 1^ sezione civile, con la quale nell’ambito di un giudizio civile si sentenzia che “
 
Le fotografie e le informazioni pubblicate sul profilo personale del social network “Facebook” sono utilizzabili come prove documentali ( omissis ) . Infatti, a differenza delle informazioni contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network, che vanno assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, proprio in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell’ambito della cerchia delle c.d. “amicizie” del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi. “” 
Questo aspetto è dirompente poiché permette di utilizzare, anche nell’ambito di attività specifiche antifrode di analisi e verifica quanto potrebbe sostenersi essere una violazione della propria privacy che , sappiamo in Italia e non solo, essere soggetta a una ferrea legislazione di tutela.
La sentenza sopra citata recita ancora che “”è noto, infatti, che il social network “Facebook” si caratterizza, tra l’altro, per il fatto che ciascuno degli iscritti, nel registrarsi, crea una propria pagina nella quale può inserire una serie di informazioni di carattere personale e professionale e può pubblicare, tra l’altro, immagini, filmati ed altri contenuti multimediali; sebbene l’accesso a questi contenuti sia limitato secondo le impostazioni della privacy scelte dal singolo utente, deve ritenersi che le informazioni e le fotografie che vengono pubblicate sul proprio profilo non siano assistite dalla segretezza che, al contrario, accompagna quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network; mentre queste ultime, infatti, possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, proprio in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell’ambito della cerchia delle c.d. “amicizie” del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi. In altri termini, nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria””.
 
Un primo esempio che non sarà il solo di come oggi le verifiche in campo antifrode possano essere assistite e guidate , oltre che supportate da questi strumenti che se ben impiegati stanno diventando un valido aiuto affiancati ai software di Business Intelligence che il mercato assicurativo sta sempre di più prendendo in considerazione.
 
L’utilizzo delle suddette informazioni può per definizione estendersi anche a Linkedin o ad altre piattaforme Social permettendo cosi di avere un alleato in più nella quotidiana e difficile lotta contro le frodi in assicurazione
 
Marco Contini
 

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