L'Avv. Gian Carlo Soave risponde:"Sinistro stradale e responsabilità del conducente apparentemente incolpevole" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde:"Sinistro stradale e responsabilità del conducente apparentemente incolpevole"


Domanda: Sinistro stradale e responsabilità del conducente
Risposta: La Corte di Cassazione, con sentenza n. 34462/2016, ha affermato che devono essere rispettati i doveri di prudenza e diligenza per far fronte a situazioni prevedibili anche se determinate da altrui responsabilità.
Nella fattispecie si era verificato il decesso del conducente di un motocarro Ape. La Corte di Appello aveva ritenuto quest’ultimo responsabile del sinistro de quo per essersi immesso in carreggiata, provenendo da una strada laterale, con una manovra improvvisa ed imprevedibile, senza concedere la precedenza e, dunque, tagliando la strada al veicolo del soggetto imputato che non era riuscito ad evitare lo scontro.
 Le parti civili sono ricorse in Cassazione contestando la decisione di secondo grado per avere negato l’attendibilità della ricostruzione dell’occorso da parte di una donna testimone diretta della manovra di sorpasso effettuata dall’imputato, il quale l’aveva superata subito prima di scontrarsi con il motocarro Ape proveniente da strada laterale.
 I ricorrenti, inoltre, hanno contestato la motivazione della pronuncia della Corte di Appello laddove veniva affermato che l’ostacolo alla visuale del conducente – imputato fosse un Tir che lo precedeva nella marcia sulla carreggiata.
 La Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi del ricorso.
 Dalla fase istruttoria si è infatti evinto che l’imputato non ha effettuato manovre di frenata prima della collisione, pur avendo avuto concreta possibilità di rendersi conto con anticipo dell’incauta manovra del conducente del motocarro Ape.
 Circa la presenza del TIR, la Cassazione afferma che detto veicolo avrebbe potuto ostacolare la visuale anteriore ma non quella laterale dell’immissione da destra, specie considerato l’incrocio pericoloso presegnalato a 200 metri nonché la dichiarazione dell’imputato di avere mantenuto dal Tir una distanza di sicurezza di oltre 30 metri.
 Conclusivamente, il conducente che faccia affidamento sul rispetto delle regole della circolazione stradale ad opera degli altri utenti della strada, non è esonerato da colpa in caso di sinistro, in quanto le norme richiedono il rispetto dei doveri di prudenza e diligenza per affrontare situazioni di pericolo prevedibili anche se determinate da comportamenti irresponsabili altrui.
 Una velocità più moderata di quella tenuta, avuto altresì riguardo allo stato dei luoghi, avrebbe sicuramente agevolato una manovra di arresto.
Avv. Gian Carlo Soave
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