Le assicurazioni, un primato italiano - Il Broker.it

Le assicurazioni, un primato italiano

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Siamo orgogliosi di pubblicare un articolo scritto dall’Avv. Salvatore Iannitti e il Dr. Giuseppe Colombo dal titolo “Il contratto d’assicurazione, o del genio italiano.”

E’ opinione diffusa quella secondo cui i contratti d’assicurazione sarebbero nati all’estero. L’idea per cui la caffetteria di Edward Lloyd sarebbe stata la culla dell’assicurazione è infatti ripetuta da molte voci, che, tuttavia, errano. Infatti, il contratto d’assicurazione è frutto della genialità italiana.
Infatti, nell’Italia del basso medioevo, quando lo spirito marinaresco si era ravvivato, e i commerci non erano più visti come attività da mali christiani, si moltiplicavano i viaggi a bordo di navi cariche di mercanzie pregiate. Al contempo, si moltiplicavano i problemi legati ai trasporti del tempo: le galee dei mercanti italici erano in pericolo per tempeste, assalti pirateschi ed altri fattori.
Si moltiplicavano quindi, in buona sostanza, i rischi.
I mercanti, coloro che sopportavano tali rischi, tentarono di studiare soluzioni per scongiurarli, o, quantomeno, limitarli negli effetti. Il che, in assenza di una forte autorità centrale, non poteva che essere effettuato tramite l’ingegnosità della trattiva privata, ossia tramite contrattualistica.
Alcune forme para-assicurative, perlopiù mutualistiche, si erano già diffuse nell’antichità,
soprattutto in luoghi pericolosi come i deserti (emblematico, a tale pro, un passo del almud
babilonese nel quale si può leggere che quando nelle carovane condotte attraverso il deserto moriva un animale “senza maliziosa trascuratezza“ del proprietario, i carovanieri acquistavano un animale di pari valore e lo consegnavano al danneggiato). Tuttavia, questi non erano affatto evoluti, e comunque pochi strumenti erano forniti dal diritto romano: anticamente si praticava il fenus nauticum, contratto che prevedeva che un mutuante “capitalista” prestasse al mercante che affrontava un viaggio con la propria mercanzia una cospicua somma, restituibile a patto che il viaggio andasse bene e il mutuatario tornasse sano e salvo. Era quindi presupposto che il mercante viaggiasse con le sue merci. Nel caso di mancato ritorno, il mutuante perdeva il diritto a recuperare il mutuo.
Il contratto era in buona sostanza un mutuo a restituzione condizionata, con causa parzialmente assicurativa. Il mutuante assumeva, oltre al rischio di credito, anche il rischio di viaggio del mutuatario. Come corrispettivo, era prevista la pattuizione di un cospicuo interesse.
Tale arcaica forma di assicurazione non era tuttavia perfettamente adattabile allo spirito e alle esigenze del tempo. Anzitutto, il presupposto per cui il mercante dovesse viaggiare con la propria merce non era più consueto nel Medioevo. In secondo luogo, gli interessi erano generalmente tanto elevati che la Chiesa non vedeva di buon occhio il negozio. Non a caso, il Romano Pontefice Gregorio IX condannò – senza appello – nella decretale “Naviganti” il fenus nauticum, in quanto negozio usurario.
Variante successiva del fenus nauticum fu quella del prestito a cambio marittimo: in questa operazione, il capitalista mutuante prestava una somma che gli sarebbe stata restituibile solo quando, e se, un determinato oggetto costituito in pegno fosse arrivato a destinazione. Le cose soggette a pegno erano le merci da commerciarsi. Si prendeva quindi di fatto atto che il mercante non dovesse viaggiare necessariamente con le proprie merci.
Si trattava comunque di un, pur più evoluto, negozio a causa mista finanziario-assicurativa, con le medesime problematiche in materia di usura.
Evoluzione determinante di questi mutui verso una vera assicurazione fu il prestito a scopo assicurativo. Parti di tale contratto erano da un lato il capitano di una nave incaricato di un trasporto, e dall’altro lato il mercante. Il capitano prestava al mercante una somma che questi si impegnava a restituire all’arrivo della merce (maggiorata di un interesse). In assenza di arrivo della merce, il mercante non avrebbe dovuto ripagare nulla.
Evidente come la causa assicurativa assumesse sempre maggior preponderanza in questi mutui marittimi, e come le forme contrattuali divenissero man mano più snelle.
Passo successivo obbligato non poteva che essere quello di dar vita a contratti puramente assicurativi.
In particolare, in Italia settentrionale, attorno alla metà del quattordicesimo secolo, videro la luce i primi contratti assicurativi veri e propri. Benché vi sia dibattito sul punto, si tende a considerare come patria delle prime assicurazioni l’Alto Tirreno, tra le città marinare di Genova e Pisa, per quanto altri reclamino il primato per Venezia o, addirittura, per le Fiandre (seppur tale tesi sia in genere non seguita).
In ogni caso, da Genova ci sono pervenuti i primi esempi di contratti assicurativi. Questi, detti “alla genovese” erano redatti in lingua latina dinanzi ad un notaio, ed erano strutturati in due fasi, ovvero la confessio e la promissio. Nella confessio, l’assicuratore dichiarava di aver ricevuto una somma dall’assicurato, che nella promissio dichiarava di restituire a patto che la merce non arrivasse a destinazione. La ricezione della somma da parte dell’assicurato non era reale, ma era una mera fictio, per giustificare la corresponsione dell’indennizzo in caso di perdita del carico. L’assicurato, in realtà, si limitava a corrispondere un premio all’assicuratore, proprio come nell’assicurazione moderna.

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Avv. Salvatore Iannitti

Il contratto di mutuo era quindi un orpello, una finzione per tipizzare il contratto assicurativo all’interno delle categorie dell’epoca. Come la storia insegna, gli orpelli tendono ad essere abbandonati, specie nel settore dei mercati, pratico per eccellenza.
Così, si impose a Firenze un modello concorrente di contratto assicurativo, ovvero quello toscano (in ispecie fiorentino e pisano) dei “contratti di sicurtà”, detti anche contratti assicurativi “alla fiorentina” . Tale tipologia contrattuale si differenziava per molteplici aspetti rispetto all’omologa genovese: il contratto era redatto in lingua volgare, e non latina; la presenza del notaio non era necessaria, ma compariva il sensale; le parti non facevano riferimento ad alcun mutuo, ma meramente al contratto assicurativo in sé e per sé.
Quelli che erano in passato contratti di mutuo, divenivano finalmente polizze assicurative, nelle quali le parti erano non più il mutuante e il mutuatario, ma l’assicuratore e l’assicurato.
Va da sé che i contratti di sicurtà, visto il loro stile agile e tutt’altro che farraginoso, prendessero in breve tempo il sopravvento rispetto ai contratti assicurativi ‘camuffati’ in voga a Genova. Già nella metà del quindicesimo secolo, il contratto “alla fiorentina” era tanto utilizzato che nella stessa Genova i contratti notarili si contaminavano con i termini “assicuratore” ed “assicurato”, sì che la fictio del contratto di mutuo non aveva più ragion d’essere.
Nato il contratto di assicurazione, nascevano anche le prime discipline legislative, volte a prevenire frodi e normare alcuni aspetti del contratto per prevenire liti, quali, ad esempio, i termini di liquidazione dell’indennizzo o i termini di denuncia del sinistro.
In Italia, tuttavia gli interventi normativi, invisi alle comunità mercantili, furono pochi e
frammentari, limitati a determinare alcuni aspetti del contratto di assicurazione o ad imporre limiti nella stipulazione degli stessi.
Il Doge genovese Gabriele Adorno nel 1369 emanava un’ordinanza contro gli abusi in
assicurazione, mentre Venezia, nel 1468, fissava termini perentori per la denuncia del sinistro, e regole per il recupero della merce.
Nell’Italia d’allora, d’altronde, divisa in una moltitudine di città stato e signorie, mancava un potere centrale tale da imprimere la propria supremazia sui mercanti. Sicché, il primo intervento organico in materia assicurativa si ebbe nel Regno d’Aragona, ove, a partire dal 1432, furono emanate le celeberrime Ordinanze di Barcellona, che forgiarono soluzioni giuridiche che sarebbero state applicate nei secoli a venire in tutto il Mediterraneo.
Tramite le Ordinanze in parola si regolamentarono infatti diversi aspetti del rapporto assicurativo, quali ad esempio, il pagamento anticipato del premio, la titolarità dell’assicurato degli interessi coperti, la tutela dell’assicuratore contro le frodi.
Benché le sistemazioni normative, e quindi il perfezionamento dell’istituto assicurativo, siano stati effettuati dagli stranieri, l’invenzione dei contratti è stata dunque italiana. Un successo del quale non possiamo che essere fieri.
Giuseppe Colombo, nato il 25 luglio 1990, è praticante avvocato presso lo studio legale 

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Dr. Giuseppe Colombo


Norton Rose Fulbright, sede di Milano.
Si è laureato con lode in giurisprudenza, specializzazione diritto d’impresa, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell’anno 2015, con tesi in diritto commerciale, avente titolo “La tutela dei creditori di società a partecipazione pubblica, tra interesse pubblico e forma privata”.
E’ co-autore dell’articolo “ «Attenti all’Opa» : consigli per l’acquisto del controllo (Nota a Cass. 10 febbraio 2016, n. 2665) “.

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