L'Avv. Gian Carlo Soave risponde:"Autovelox" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde:"Autovelox"

Domanda: Autovelox-multa nulla 
Risposta: Gentili lettori, facendo seguito ad un mio precedente intervento in materia, mi preme evidenziare la sentenza n. 15899/2016 della Corte di Cassazione che ha stabilito la nullità della multa elevata per eccesso di velocità quando il segnale che indica la presenza dell’autovelox sia posto solo all’ingresso del paese e non anche nei tratti successivi.
 Si rileva che la Suprema Corte, con la sentenza 5997/14, aveva già sostenuto che la P.A. proprietaria della strada debba fornire idonea informazione, con l’apposizione di cartelli evidenti indicanti la presenza di autovelox.
 Nella fattispecie un automobilista multato per eccesso di velocità ha fatto ricorso deducendo l’omessa segnalazione del controllo elettronico della velocità, poichè il segnale era presente solo all’ingresso del paese e gli agenti accertatori erano invisibili, in quanto la loro autovettura si trovava fuori dalla carreggiata stradale, nascosta dalla vegetazione.
 Il ricorso viene accolto in sede di legittimità: la Cassazione ritiene, infatti, che non sia corretto affermare che l’obbligo della preventiva segnalazione del controllo elettronico della velocità, ex art. 77 Codice della Strada, debba riferirsi ai soli cartelli stradali prescrittivi – volti a garantire la sicurezza della circolazione – e non a quelli meramente informativi, come quelli per il rilevamento elettronico della velocità.
 La Cassazione ritiene, dunque, fondata la motivazione addotta dall’automobilista multato, affermando che non è regolare la collocazione di un unico cartello di preavviso all’ingresso del paese, in quanto non considera debitamente chi si immetta in un tratto successivo lungo il tragitto.
 La ratio della norma è l’obbligo di trasparenza della P.A., il cui potere sanzionatorio non è ispirato dall’”intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato” ma da uno “scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici”.
 Spetta al giudice del rinvio accertare se il cartello informativo della rilevazione elettronica è stato collocato correttamente.
 
Avv. Gian Carlo Soave.

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