L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Risarcimento del danno e motorino non omologato". - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Risarcimento del danno e motorino non omologato".

Domanda: Risarcimento del trasportato e motorino non omologato
Risposta: La Cassazione, con sentenza n. 8049/2016, ha riconosciuto la corresponsabilità della vittima del sinistro – che viaggiava anche senza casco – se il mezzo non è omologato per il trasporto passeggeri.
Secondo la Suprema Corte, se sul motorino non ci fosse stato un trasportato, il conducente avrebbe avuto più facilità di manovra e, dunque, avrebbe forse potuto evitare o rendere meno gravi le conseguenze derivate al trasportato medesimo (lesioni) dall’improvvisa apertura dello sportello di un veicolo posteggiato.
I motivi di doglianza di parte ricorrente riguardano le modalità di accertamento compiute dal giudice d’appello che ha applicato alla fattispecie regole di comune esperienza: viaggiare come trasportata su un veicolo non idoneo al trasporto di passeggero è vietato “proprio perché pregiudica in quel tipo di veicolo un adeguato controllo del mezzo”.
Anche l’argomentazione relativa ad un’asserita “difficoltà” da parte della conducente del ciclomotore nel “mantenere l’equilibrio” perché “il ciclomotore con a bordo la vittima si trovava a marciare rasente l’autovettura durante la fase di apertura dello sportello, sicché non poteva compiere alcuna manovra per impedire l’evento” non ha trovato accoglimento.
Secondo la Cassazione, i giudici di secondo grado – ritenendo che la presenza sul mezzo di una seconda persona comporta una maggiore difficoltà nella manovrabilità- si sono limitati ad un’osservazione pienamente riconducibile alla comune esperienza, rientrante nel fatto notorio tale per cui la presenza di un secondo passeggero a bordo di un ciclomotore determina un carico eccessivo idoneo a ridurre sia la stabilità del mezzo che la sua capacità di frenata.
Avv. Gian Carlo Soave

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