La nuova direttiva in materia di distribuzione assicurativa. Possibilità, criticità e prospettive per il mercato italiano. Intervista all'Avv. Salvatore Iannitti - Il Broker.it

La nuova direttiva in materia di distribuzione assicurativa. Possibilità, criticità e prospettive per il mercato italiano. Intervista all'Avv. Salvatore Iannitti

Intervista all’Avvocato Salvatore Iannitti – partner dello Studio Legale Norton Rose Fulbright – dipartimento Corporate Finance (Insurance)
 

Domanda: Lo scorso 23 febbraio 2016 è entrata in vigore la tanto attesa direttiva in materia di distribuzione assicurativa (Direttiva UE 2016/97; IDD o IMD2, secondo gli acronimi inglesi). Sul tema, lo scorso 7 luglio il suo Studio Norton Rose Fulbright ha tenuto un seminario cui ha partecipato un’ampia rappresentativa del mercato assicurativo. Quali secondo lei le novità più salienti per il mercato italiano?

Avv. Iannitti: La Direttiva in materia di distribuzione assicurativa introduce effettivamente alcuni cambiamenti significativi per il mercato italiano, ad esempio per quanto concerne: la possibilità di prestare attività di intermediazione con o senza raccomandazioni personalizzate, la disciplina riguardante la vendita di coperture assicurative connesse a prodotti o servizi non assicurativi, l’informativa pre-contrattuale da fornire al cliente; essendo normativa di armonizzazione minima, la Direttiva (redatta secondo la tecnica del gold plating) lascia peraltro ampio spazio all’Autorità di Vigilanza per l’introduzione di norme più rigorose a tutela dei consumatori, ad esempio con riferimento alla remunerazione degli intermediari assicurativi.
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Domanda: Dobbiamo dunque temere una stretta in materia di commissioni?
Avv. Iannitti: La Direttiva in realtà si limita ad affermare un principio di trasparenza, onerando l’intermediario di chiarire al contraente se sia remunerato mediante una commissione corrisposta dalla compagnia, un onorario pagato dal cliente (nel qual caso l’importo dovrà essere trasparentemente rappresentato), o entrambe tali modalità.
In aggiunta: (i) il concetto di compenso viene esteso a qualsiasi beneficio economico o incentivo finanziario o non finanziario ricevuto dall’intermediario, allineando la disciplina comunitaria all’interpretazione di compenso già adottata da alcuni paesi (es. UK, Germania); (ii) è vietata, per tutti i distributori (incluse le compagnie), la percezione (o la corresponsione ai dipendenti) di forme di compenso incompatibili con il dovere di perseguire il miglior interesse del cliente; (iii) da ultimo, ma non per ultimo, gli Stati Membri hanno la possibilità di limitare o proibire l’offerta o l’accettazione di onorari, commissioni o benefici monetari e non, pagati da parte di terzi nei confronti dei distributori. Un potere estremamente ampio, che consentirà all’Autorità di introdurre limiti quantitativi all’ammontare delle commissioni, o addirittura di vietarne o condizionarne il pagamento al verificarsi di determinati presupposti (es. la prestazione di un servizio migliore per il cliente, similmente a quanto avviene in ambito MIFID).
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Domanda: Cosa cambierà, invece, in termini pratici con riferimento all’informativa pre-contrattuale?

Avv. Iannitti
: per quanto concerne l’intermediario: il livello di informazioni sarà più esteso, dovendo ad esempio l’intermediario precisare se opererà per conto del cliente o della compagnia, con o senza raccomandazioni personalizzate, ricevendo una commissione o un onorario (o entrambe).
Per quanto concerne le coperture: per i prodotti non vita è previsto che le informazioni siano inserite in un documento informativo (PID – “product information document”) destinato a sostituire la nota informativa. Si tratterà verosimilmente di un documento molto agile (contenente un’indicazione sintetica ed esemplificativa di coperture ed esclusioni), predisposto a cura del soggetto che “realizza” il prodotto (anche l’intermediario, ove si tratti di prodotti “white label”) sulla base delle norme tecniche elaborate direttamente dall’EIOPA. Lo stesso prodotto dovrà tuttavia essere il risultato di un processo di analisi (product governance) volto ad individuare il mercato di riferimento, i rischi connessi a questo mercato e le strategie necessarie ad assicurare che la distribuzione avvenga in modo coerente con il target di clientela predeterminato dal realizzatore del prodotto. Un processo di product governance, in sostanza, molto simile a quanto delineato da IVASS e Banca d’Italia nella lettera al mercato dello scorso agosto in materia di prodotti connessi a mutui o finanziamenti.
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Domanda: In che modo la prestazione dei servizi di consulenza potrà mutare il mercato della distribuzione assicurativa?

Avv. Iannitti 
: Innanzitutto una precisazione: la Direttiva introduce una disciplina ad hoc per l’attività di consulenza basata sulle raccomandazioni personalizzate fornite al cliente, senza eliminare con ciò l’obbligo per i distributori di fornire la cosiddetta consulenza incidentale, ossia il supporto necessario per consentire al cliente di prestare un consenso informato all’acquisto del prodotto assicurativo. Inoltre, la consulenza è al contempo sia una tipologia di attività di intermediazione assicurativa, sia una modalità attraverso la quale possono essere svolte tutte le altre attività di intermediazione (es. la proposta di prodotti assicurativi).
In termini operativi, la prestazione di un’attività di consulenza impone una specifica informativa a carico del distributore, il quale dovrà: (i) precisare se agisce in modo imparziale e personale (dopo aver compulsato un numero sufficiente di compagnie) oppure no, nonché (ii) indicare i motivi per i quali il prodotto è più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del cliente.
Ben difficilmente, dunque, distributori con processi standardizzati potranno prestare attività di consulenza, mentre l’operatività in modo imparziale e personale sarà verosimilmente limitata a broker ed agli agenti plurimandatari.
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Domanda: Ci saranno nuovi soggetti attratti nel campo dell’intermediazione assicurativa, per effetto della Direttiva? Nuove sezioni del RUI all’orizzonte?

Avv. Iannitti 
: Un punto su cui si dovrà riflettere è proprio quello dei soggetti che si limitino alla mera consulenza, categoria al momento dai contorni molto sfumati e poco presente sul mercato dei prodotti danni (a beneficio della mia categora, avvocati e commercialisti sono tuttavia ancora espressamente esclusi dai considerando della Direttiva!); così come ci si dovrà interrogare sui contorni dell’attività di segnalazione, non essendo l’esclusione applicabile allorquando la segnalazione sia svolta nel contesto di un’attività professionale ed abbia comunque lo “scopo” di assistenza nella conclusione o esecuzione del contratto. Solo parzialmente innovativa è invece l’estensione della nozione di intermediazione ai siti internet di preventivazione, rispetto ai quali ci si dovrà interrogare su quali siano esattamente le modalità “indirette” di conclusione del contratto sufficienti ad attrarre il sito nel campo dell’intermediazione assicurativa.
Il terreno principale su cui ci si eserciterà per individuare il confine tra distributori assicurativi e non, resterà dunque ancora una volta quello della Connected Contract Exemption: sul punto la Direttiva (la quale peraltro introduce il significativo obbligo di valutazione di adeguatezza anche in questo ambito) chiarisce ora che la complementarietà rispetto ai servizi non assicurativi vale solo nel caso della copertura dei rischi di interruzione del servizio stesso; è inoltre eliminato il limite temporale dei cinque anni, mentre il limite quantitativo viene innalzato a 600 Euro annui (o 200 per persona, se il contratto ha durata inferiore a tre anni). Dove tuttavia il prodotto assicurativo risulti complementare al prodotto o servizio principale ma non ricorrano gli altri presupposti per l’applicazione dell’esenzione, l’intermediario assicurativo a titolo accessorio (nuova figura introdotta dalla Direttiva, operante sotto la responsabilità della compagnia o dell’intermediario) – pur essendo tenuto ad iscriversi al RUI, nonché a tenere un conto separato ed a procurarsi una polizza RC professionale o altra garanzia analoga della compagnia – potrà godere di un regime regolamentare agevolato (requisiti professionali e formativi meno severi, obblighi informativi mitigati).
Qualche novità potrebbe poi, effettivamente, esserci anche con riferimento al RUI, dal momento che andranno iscritti – oltre appunto agli intermediari a titolo accessorio – anche i soggetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario ed i responsabili dell’attività di distribuzione per la compagnia, nonché i soggetti (tied agent) operanti sotto la responsabilità diretta della compagnia.
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Domanda: La Direttiva contiene un capo dedicato ai requisiti supplementari per i prodotti di investimento assicurativi. Cosa ci può dire al riguardo?

Avv. Iannitti: Si tratta di una novità relativa per il mercato italiano, che già da tempo aveva esteso la disciplina del TUF ai prodotti finanziari emessi da compagnie assicurative. La normativa in questione si applica in particolare a quei prodotti vita che abbiano una scadenza o un valore di riscatto, le cui prestazioni dipendano direttamente o indirettamente dalle fluttuazioni del mercato e non siano limitate ai soli casi di decesso o invalidità (un ambito applicativo, dunque, diverso da quello attualmente individuato dal TUF col sintetico riferimento ai rami III e V vita). Oltre a riordinare gli obblighi informativi e di condotta degli intermediari (in particolare per quanto concerne la valutazione di adeguatezza o appropriatezza dei prodotti) la Direttiva innova la disciplina in materia inducement, relativamente ai quali il pagamento di un compenso da parte di un terzo non richiederà più la giustificazione di un beneficio a favore del cliente, quanto più semplicemente l’assenza di una ripercussione negativa per il cliente e il non pregiudizio dell’obbligo di best execution con l’intermediario. Residua peraltro il potere per l’Autorità di Vigilanza (anche rispetto a questi prodotti) di vietare la corresponsione di compensi, così come di obbligare l’intermediario a retrocedere al cliente quanto ricevuto da terzi. Infine, similmente a quanto avviene con riferimento alle operazioni di execution only in ambito MIFID, viene introdotta la possibilità di deroga agli obblighi di valutazione di appropriatezza, quando il collocamento avvenga su iniziativa del cliente.
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Domanda: Dobbiamo attenderci una massiva revisione dei regolamenti IVASS, nei prossimi anni?
Avv. Iannitti: Il cantiere di implementazione della Direttiva sarà, effettivamente, molto ampio: oltre all’ovvia modifica del Regolamento Intermediari (5/2006) sarà difatti necessario metter mano al Regolamento Trasparenza (35/2010) per l’informativa contrattuale, al Regolamento Formazione (6/2014) per recepire i requisiti minimi di conoscenza di cui all’Allegato I alla Direttiva, al Regolamento Vendita a Distanza (34/2010) ed al Regolamento Semplificazione (8/2015) per quanto le modalità di consegna dell’informativa pre-contrattuale. Su quest’ultimo punto, la Direttiva consente difatti di fornire l’informativa precontrattuale tramite supporto durevole o sito internet laddove ciò risulti essere appropriato in relazione all’operazione commerciale (in quanto il cliente abbia accesso regolare ad internet, provato dalla disponibilità di un indirizzo email) ed il cliente (anche nel caso di vendita telefonica) abbia optato per tale forma.
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Domanda: Per finire: è stata a suo parere persa l’occasione per intervenire su alcuni ambiti in particolare?


Avv. Iannitti
: Probabilmente il legislatore comunitario avrebbe potuto cogliere l’occasione per disciplinare in maniera compiuta il tema della collaborazione tra intermediari (che molto ha dato da lavorare e discutere nel corso degli anni, in particolare nel mercato italiano) per chiarire gli aspetti connessi alla trasparenza nei confronti del contraente, alla responsabilità di ciascun intermediario per l’operato degli altri ed alla necessità o meno di passaportare la licenza di tutti gli intermediari coinvolti nelle catene transfrontaliere. Come detto la Direttiva lascia ad ogni modo aperti significativi spazi alle Autorità nazionali per una disciplina di maggior dettaglio e non è escluso che il tema sia (in tutto o in parte) ripreso dall’IVASS in sede di attuazione.
 
Mirko Odepemko per la Redazione Il Blog

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