RC Medica, ma cosa sarebbe il DDL Gelli? Che rivoluzioni comporterebbe? - Il Broker.it

RC Medica, ma cosa sarebbe il DDL Gelli? Che rivoluzioni comporterebbe?

C’è molta confusione sul decreto Gelli che ovviamente è “insabbiato” in commissione per le varie pressioni sia associazioni mediche che compagnie. Gli interessi in gioco sono molti ed è poi giusto fare una legge definitivamente corretta e bilanciata. Questa è ovviamente opinione diffusa e anche opinione del blog.
Approvato alla Camera lo scorso 27 gennaio 2016, il ddl Gelli sulla modifica della Rc professionale sanitaria è da tempo al vaglio della commissione sanità del Senato in attesa di approdare in aula per la votazione definitiva, anche se non è escluso che il testo torni a Montecitorio a causa delle numerose modifiche apportate. Il disegno di legge, che prende il nome dal suo relatore, l’onorevole Federico Gelli del Pd, punta soprattutto a ridurre il ricorso alla medicina difensiva e a consentire al Servizio Sanitario Nazionale di risparmiare notevoli risorse in modo da destinarle alla tutela della salute dei cittadini.
Vediamo allora quali sono le principali novità in materia di RC professionale sanitaria previste dal ddl Gelli.
Medici
I medici che esercitano la libera professione dovranno assicurarsi non solo per colpa grave ma per ogni tipo di colpa. Verrà inoltre introdotta la possibilità dell’azione diretta del danneggiato verso la compagnia assicuratrice, di conseguenza il medico risulterà più tutelato ma allo stesso tempo la compagnia sarà più esposta. È previsto anche che le compagnie non potranno opporre al richiedente eccezioni relative a limitazioni di garanzia presenti nella polizza dell’assicurato, salvo successiva azione di rivalsa nei suoi confronti, dall’esito peraltro incerto.
Strutture
Previste novità anche sul rapporto tra assicurazioni e strutture sanitarie assicurate con l’introduzione anche in questo caso dell’azione diretta: in particolare le compagnie risarciranno il sinistro e poi si rivarranno eventualmente sulla struttura.


Dipendenti
I dipendenti di una struttura sanitaria, sia pubblica che privata, saranno responsabili direttamente solo per colpa grave, e dovranno dunque obbligatoriamente assicurarsi, mentre in caso di colpa lieve continueranno a essere coperti dall’azienda.


Collaboratori e operatori sanitari
Il Ddl Gelli prevede l’estensione della copertura assicurativa personale a tutti gli operatori sanitari delle strutture pubbliche o private: dunque non solo ai dipendenti ma anche ai collaboratori.


Interessante intervista all’onorevole Gelli fatta da Sanitá Informazione. Riportiamo integralmente.


Onorevole Gelli, un difficile compito quello di trovare una sintesi sulla questione della responsabilità professionale, ma a quanto pare siamo arrivati a una svolta.
«E’ un momento importante, di recente in Commissione il professor Alpa alla presenza del ministro Lorenzin ha svolto la sua relazione. Il documento della Commissione Ministeriale è un contributo importante al nostro lavoro in Commissione Affari Sociali per la legge sul rischio professionale, con il quale ha molti punti in comune. Restano da sciogliere alcuni nodi, ma vogliamo accelerare i tempi per varare questo provvedimento atteso da molti anni».


Quali sono i punti più importanti su cui si è andati avanti?
«Entrambi i documenti, sia il nostro sia quello del Ministero, individuano come possibile soluzione il cosiddetto “doppio binario” della responsabilità: contrattuale per le strutture sanitarie, extracontrattuale per il professionista. Attualmente la responsabilità civile è interamente contrattuale, sorge cioè in capo sia alla struttura che al professionista. Per quanto riguarda la responsabilità penale, anche il nostro testo, come quello della commissione Alpa, prevede la perseguibilità del professionista nei casi di “colpa grave” e “dolo”. C’è poi il grande dibattito sulla obbligatorietà delle assicurazioni, e su quello, che non è inserito nella legge ma si tradurrà in un mio emendamento, sulla non perseguibilità a fini giudiziari degli audit, cioè sui lavori di consulenza e collaborazione dei professionisti nell’ambito del risk management».


Un punto molto discusso e una decisione attesa da tanti medici è quella dei termini di prescrizione. Che novità in questo senso?
«La responsabilità contrattuale prevede un termine di prescrizione di dieci anni, pertanto per le strutture sanitarie rimarrà lo stesso. Nella responsabilità extracontrattuale, invece, il termine si riduce a cinque anni, e questo a mio avviso determina un elemento favorevole e rasserenante per i medici. Sappiamo bene che il tema della medicina difensiva è diretta conseguenza di ciò che stiamo discutendo, nonché il prodotto di quanto purtroppo è avvenuto in questi anni da parte dei professionisti che si sono sentiti additati. Anche questo aspetto ci aiuterà nel superare questo costo inappropriato, stimato in più di 10 miliardi di euro. Riuscire a risparmiare su questo significa rassicurare il professionista e dare norme certe in materia anche ai pazienti, ma soprattutto far risparmiare il sistema».

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