L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "clausole “claims made”" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "clausole “claims made”"


Domanda: Cosa sono le clausole “claims made”?
Risposta: Le clausole “claims made” limitano l’operatività della garanzia assicurativa alle richieste (claims) di risarcimento rivolte all’assicurato durante la vigenza della polizza , purché la richiesta si riferisca ad un evento accaduto nello stesso lasso di tempo o – in casi determinati – anche prima dell’inizio della decorrenza del contratto di assicurazione (retroattività limitata a 5/10 anni).
Esistono due categorie di clausole “claims made” e, più precisamente:
· clausole c.d. miste o impure: prevedono l’operatività della copertura assicurativa quando sia il fatto illecito sia la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con retrodatazione della garanzia alle condotte poste in essere prima della stipula del contratto;
clausole c.d. pure: destinate alla manleva delle richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all’assicurato e da questi all’assicurazione nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data del fatto illecito.
Con sentenza n. 2872 del 13/2/2015, la Cassazione aveva affermato l’efficacia e la legittimità della clausola precisando che essa non comporta una limitazione della responsabilità in favore dell’assicuratore, ma individua i sinistri indennizzabili.
Con la pronuncia a Sezioni Unite del 6.05.2016 n. 9140, la Suprema Corte ha confermato non è vessatoria la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa al fatto che sia il fatto illecito sia la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (c.d. clausola claimes made).
La clausola può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, nell’ambito della disciplina di protezione del consumatore, se determina, a carico di quest’ultimo, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Spetta al giudice di merito la relativa valutazione incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata.
Avv. Gian Carlo Soave.

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