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Come sono "cattive" le compagnie

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Bentornati al consueto appuntamento con la rubrica Come sono “cattive” le compagnie che eccezionalmente anticipa il suo giorno di uscita al giovedì.
Dopo aver trattato la procedure di risarcimento del terzo trasportato ed essendoci avvicinati al mondo delle liquidazioni danni è doveroso, prima di immergerci completamente nell’argomento più corposo di questa prima parte della pubblicazione, affrontare il tema del diritto di accesso agli atti.
Tema spinoso e che ha generato molte sanzioni nel corso del 2015, ma vediamo nel dettaglio quale sia la procedura e le modalità di richiesta di acceso agli atti del sinistro riportando integralmente l’articolo 146 del CAP:
accesso atti
Art. 146 Codice delle Assicurazioni Private
(Diritto di accesso agli atti)

  1. Fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

Da questo primo comma notiamo come il diritto dell’assicurato di accedere agli atti del sinistro è consentito solo al termine dell’intero iter di gestione del sinistro, che andremo ad analizzare nelle prossime uscite. Importante notare come, in presenza di richiesta danni ricevuta dal contraente per la quale lo stesso proceda con la negazione dell’evento, la compagnia fornisca, a richiesta del suo cliente, gli elementi atti presentati dalla controparte prima della conclusione del processo liquidativo.
Continuiamo la lettura dell’articolo con i due comma più rilevanti ai fini della nostra analisi:

  1. L’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. È invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l’impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all’autorità giudiziaria.
  1. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l’assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all’ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto.

Nella seconda parte dell’articolo viene specificato come, in caso di evidenza di prove o indizi che rivelino una condotta fraudolenta, il diritto di accesso agli atti sia negato sia negato al soggetto. Inoltre, in caso di controversia giudiziaria che veda coinvolta l’impresa di assicurazione e la parte richiedente, questo diritto resta sospeso. Questa sospensione, entro i limiti stabiliti dalla legge, non sono opponibili all’Autorità Giudiziaria.
Nel terzo comma, invece, si delineano gli aspetti in grado di generare la sanzione da parte dell’Organo di Vigilanza. Il testo è molto chiaro e diretto ed individua quali siano i tempi e la relativa soluzione in caso di mancato riscontro da parte dell’impresa di assicurazione. La seguente grafica fornisce un quadro diretto e chiaro che riassume il concetto.
grafica accesso atti
Terminiamo la lettura dell’articolo con il 4°comma che rimanda al regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP ora IVASS, che individua a quali atti sia possibile accedere e quelli per i quali le imprese possano non concedere l’accesso. Inoltre vengono determinati obblighi e oneri a carico rispettivamente delle imprese e dei richiedenti ed infine le modalità,  i termini e le condizioni per l’esercizio del diritto.
Il testo completo di questo regolamento è disponibile cliccando qui.
Approfondito questo importantissimo argomento siamo pronti per affrontare i tre articoli che hanno maggiormente colpito, per non dire quasi monopolizzato, il “libro sanzioni” delle imprese di assicurazione.
Federico Savoca

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