"Si...IVASS chi può!" - Avv. Vito Carabotta - regolamento IVASS 06/2014 - Il Broker.it

"Si…IVASS chi può!" – Avv. Vito Carabotta – regolamento IVASS 06/2014

DAL NUOVO REGOLAMENTO IVASS 6/2014…ALL’ESAME DI AMMISSIONE ALLA PROFESSIONE
PARTE PRIMA: LE NOVITA’ DEL REGOLAMENTO
 Con il Regolamento n° 6/2014, l’IVASS è intervenuta sui “requisiti” professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi, tentando di adeguare le modalità operative alle nuove tecnologie, attraverso la riunificazione e l’armonizzazione della “..disciplina esistente in materia, degli standard organizzativi, tecnologici e professionali..” (così il D.L. 179/2012 che disponeva l’emanazione di un nuovo regolamento da parte dell’IVASS), disciplinando all’art. 4 l’aggiornamento degli intermediari “persone fisiche”, e la formazione delle stesse (ad eccezione delle sezioni [A] agenti e [B] broker del RUI, per le quali restano vigenti i disposti dell’art. 9 Reg. IVASS 5/2006 per come modificato dal provvedimento IVASS 12/2013).
Il Regolamento consta di 20 articoli suddivisi in 7 capi. Il primo, “Disposizioni di carattere generale”, è dedicato alle cd. Fonti normative (Art. 1), alle Definizioni (Art. 2), nonché all’ Oggetto e alle finalità (Art. 3) del Regolamento; il secondo capo (artt. dal 4 all’8) riguarda i “Requisiti professionali – formazione e aggiornamento degli intermediari”; il terzo stabilisce le “Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula” (artt. 9-12); il quarto (art.13) individua la “ Disciplina dei prodotti formativi”, ed il quinto i cd. “Soggetti formatori” (art. 14). Il VI e VII capo sono dedicati alle norme abrogate ed alla disciplina transitoria.
Vediamo le principali novità:
L’art. 5 individua nelle imprese di assicurazione e negli intermediari di primo livello i “Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento”(così la rubrica dell’articolo), ma prevede anche che i predetti possano organizzarsi con “terzi” soggetti muniti dei requisiti cui al successivo art. 14 per effettuare i previsti aggiornamenti.
I successivi art. 6 (Formazione professionale) e 7 (Aggiornamento professionale) stabiliscono che per l’iscrizione (art. 6) è prevista la “partecipazione nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula” o con la cd. formazione a distanza (Art. 9 del regolamento in commento). L’art. 7 modificando la previgente disciplina prevede che l’aggiornamento sia di almeno “60 ore” nel corso del biennio solare, con un minimo di 15 ore ogni anno solare (co. 4).
Un’eccezione è dettata per gli operatori dei call center, per i quali l’art. 4 co. 3 – di fatto – conferma la previgente disciplina (art. 7 co. lett. a, reg.to ISVAP 34/2010), che prevede 30 di formazione e 15 ore per l’aggiornamento annuale.
Interessante è sicuramente l’intervenuta equiparazione della formazione/aggiornamento in aula con quella a distanza (art. 9 co. 1). La norma, non prevedendo altre modalità di “insegnamento”, nemmeno residuale, può essere vista come con una implicita esclusione di ogni altra modalità di formazione.
Gli artt. 10 (Videoconferenza e Webinar), 11 (E-learning) e 12 (Funzionalità della piattaforma di e-learning) delineano, poi, i requisiti, le modalità ed i caratteri che i “corsi a distanza” devono rispettare.
L’art. 9 (Formazione a distanza) prevede, altresì, che coloro che effettuano il corso (imprese, intermediari o terzi, giusto quanto previsto dall’art. 5) debbano garantire “…l’identificazione dei partecipanti, l’effettiva interattività dell’attività didattica e la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione. Gli stessi soggetti, anche ai fini del rilascio dell’attestato di cui all’art. 8, comma 1, rendono disponibili per ciascun partecipante report contenenti almeno i seguenti dati relativi: ai corsi (titolo, area tematica, modulo, durata); allo svolgimento dei corsi (data e ora di iscrizione, inizio e fine di fruizione del corso, ultimo collegamento, numero di connessioni, durata complessiva della fruizione, stato di avanzamento nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso al materiale visionato)”.
Con riferimento alle ipotesi di “inoperatività” (art. 7 co. 5), il nuovo regolamento, se di fatto non introduce novità per le persone fisiche iscritte ai ruoli A e B (cancellazione d’ufficio, dopo tre anni di inattività senza giustificato motivo), consente (art. 6 co. 4) di mantenere la formazione abilitante per un periodo non superiore ai 5 anni. Venuta meno la “giustificata” causa di inoperatività, l’intermediario persona fisica è tenuto ad un aggiornamento di almeno 15 ore (fino ai due anni) o di 60 ore (per periodi più lunghi)
Anche il nuovo regolamento prevede un test di verifica per l’accertamento delle competenze acquisite (art. 8 Modalità di accertamento delle competenze acquisite – Test di verifica): il test si articola in una serie di domande “a scelta multipla e risposta singola”, ed è da considerarsi superato con un numero di risposte corrette pari ad almeno il 60% dei quesiti.
A differenza del precedente regolamento, è previsto che l’attestato (Art. 8 co. 7, firmato solo dal soggetto che ha effettuato il corso, e rilasciato anche in forma digitale) indichi il possesso dei requisiti cui all’ art. 14 (Requisiti dei soggetti formatori). Quest’ultima disposizione stabilisce le caratteristiche che devono avere i “soggetti terzi” [ a) associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno 2 anni; b) enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; c) enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo e a livello internazionale] cui le imprese di assicurazione e gli intermediari affidano la formazione (co. 1°) o l’aggiornamento (co. 2°) dei propri intermediari, ma anche i requisiti minimi dei docenti che dovranno essere individuati fra a) docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economico-finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di cui all’allegato 1; b) soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie di cui alla lettera a) del presente comma attraverso l’esercizio della docenza formativa e/o di attività professionali; c) dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di intermediari iscritti nella sezione D del RUI, intermediari iscritti nelle sezioni A e B del RUI, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività e di adeguata capacità didattica.
 
N.B. : l’art. 13 (Contenuti dell’obbligo formativo e di aggiornamento) verrà esaminato nella seconda parte unitamente alle problematiche di svolgimento dell’esame per l’iscrizione al RUI.
 
Avv. Vito CARABOTTA

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