Come sono "cattive" le compagnie - Il Broker.it

Come sono "cattive" le compagnie

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Bentornati all’appuntamento con la rubrica Come sono “cattive” le compagnie.
In questo numero affronteremo un tema molto interessante, ma poco approfondito, ossia quello delle lesioni ai terzi trasportati. Il Codice delle Assicurazioni Private all’articolo 141 definisce la procedura del risarcimento del danno subito da un terzo trasportato su un veicolo.
La base dalla quale partire, che funge da punto fermo nella trattazione di questo tema è che il terzo trasportato, salvo sinistro cagionato da caso fortuito, viene liquidato dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale è trasportato a prescindere dalla responsabilità nella causazione del sinistro. Permane il diritto di rivalsa dell’impresa che ha pagato il danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile del sinistro.
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La grafica fornisce una visione più chiara e immediata di questo concetto e apre uno scenario molto interessante, ovvero la procedura di risarcimento del danno.
Come di consueto utilizzeremo un evento come esempio per analizzare il concetto.
La fattispecie è il classico tamponamento che abbiamo visto nelle precedenti uscite ma, in questo caso, all’interno delle vetture sono presenti dei trasportati. Sulla CAI, nella sezione “feriti”, viene indicato si e nella parte posteriore vengono indicati i nominativi.


Per il nostro caso è importante sapere che l’infortunato dovrà inviare la richiesta danni, corredata di verbale del Pronto Soccorso, alla compagnia di assicurazioni del mezzo sul quale era trasportato e, una volta concluse le terapie o comunque una volta che gli eventuali postumi si sono assestati, dovrà comunicare alla stessa la chiusura dell’infortunio e la richiesta di invito a visita medico legale. Per semplicità poniamo il caso che dalla visita non emergano elementi discordanti e che la valutazione medico legale indichi un punteggio ritenuto congruo dal lesionato.
Ecco il motivo che può generare la sanzione a carico dell’impresa: il mancato rispetto dei termini per la liquidazione del danno.PROLIQ
L’iter ripercorre gli stessi passaggi della liquidazione dei danni materiali previsti dall’articolo 148 del CAP, che andremo ad approfondire con apposita uscita, ma che la seguente grafica riassume in maniera chiara e comprensibile.
Come possiamo notare, i termini previsti per la liquidazione del danno fisico sono 90gg e pertanto entro questo termine l’impresa di assicurazione deve formulare un’offerta al danneggiato oppure, nel caso in cui ritenesse non opportuno risarcire il danno, deve inviare una comunicazione al danneggiato nella quale dichiara le motivazioni per il diniego dell’offerta risarcitoria.
Premesso che il danneggiato non può rifiutare di sottoporsi alla visita medico legale, qualora lo stesso non ottemperi a tale obbligo, i 90gg restano sospesi.
Nella prossima uscita parleremo della richiesta dell’accesso agli atti che ha creato, anch’essa, non pochi problemi alle compagnie di assicurazioni.
Federico Savoca

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